Cassa COVID, Al via il recupero dei trattamenti indebiti

Lunedì, 29 Agosto 2022
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Coinvolti i datori di lavoro che hanno richiesto l’anticipo del 40% dell’importo della cassa integrazione con causale Covid-19 nei casi di pagamento diretto del trattamento da parte dell’Inps.

Al rientro dalle ferie i datori di lavoro dovranno restituire all’Inps l’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione con causale covid-19 indebitamente fruiti o perché erogati in misura superiore rispetto al dovuto. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3179/2022 in cui spiega che i datori di lavoro interessati riceveranno un avviso di debito da pagare entro 60 giorni tramite PagoPa rateizzabile senza interessi in 24 rate mensili. In caso contrario partirà il recupero coatto.

Cassa Integrazione a pagamento diretto

Come noto la normativa anticovid, con l’obiettivo di affrettare l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori la cui attività era stata sospesa/interrotta a causa dell’emergenza sanitaria, ha previsto la possibilità per i rispettivi datori di lavoro di chiedere all’Inps l’anticipazione del pagamento del trattamento (nei casi di pagamento diretto).

L’agevolazione, in sostanza, ha consentito l’erogazione immediata del 40% del trattamento teoricamente spettante al lavoratore (sulla base dei dati dichiarati dal datore di lavoro al momento della domanda) in deroga alle normali tempistiche. In particolare il pagamento è stato effettuato anche in assenza di autorizzazione alla prestazione principale (per le domande presentate sino ad aprile 2021) e nelle more che il datore di lavoro comunicasse i dati necessari per il calcolo della misura del trattamento.  

Ebbene l’Inps spiega che i datori di lavoro che non abbiano rispettato i termini, stabiliti a pena di decadenza, per l’inoltro di tali dati o che abbiano chiesto un anticipo superiore a quello poi effettivamente spettante oppure, ancora, che non siano stati autorizzati alla fruizione dell’integrazione salariale, sono tenuti a restituire all’Inps le somme anticipate ai lavoratori.

Si rammenta che, di regola, il termine per l’invio dei dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. La normativa emergenziale, tuttavia, ha previsto diverse sanatorie per concedere più tempo ai datori di lavoro per completare l’adempimento.

Notifiche in arrivo

I datori di lavoro interessati riceveranno dall’Inps un avviso bonario con l’invito a pagare le somme entro i successivi 60 giorni tramite PagoPa. L’avviso sarà disponibile nell’area personale del portale istituzionale (si accede tramite SPID, CIE o CNS) il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro” e può essere rateizzato in 24 rate mensili senza applicazione di alcun interesse.  Decorsi 60 giorni o in caso mancato versamento di due rate consecutive l’Istituto emetterà un Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo per l’avvio del recupero coattivo da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Documenti: Messaggio Inps 3179/2022

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