Cassa Integrazione, Cambiano i requisiti per gli sportivi professionisti

Valerio Damiani Domenica, 23 Agosto 2020
Al via la presentazione delle istanze di accesso al trattamento di cassa in deroga per i lavoratori dipendenti sportivi professionisti.
Cambiano i requisiti per l'accesso alla CIGD con causale COVID-19 per i lavoratori dipendenti sportivi professionisti iscritti al Fondo di Previdenza degli sportivi professionisti. Il trattamento di integrazione salariale potrà essere conseguito da tutti i soggetti con retribuzione contrattuale non superiore a 50mila euro lordi, nella stagione sportiva 2019-2020. I primi chiarimenti li fornisce l'Inps nel messaggio numero 3131/2020 a seguito dell'entrata in vigore del DL 104/2020 (DL "Agosto").

CIGD Sportivi Professionisti

Come noto l’articolo 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 come convertito con legge 77/2020 aveva, esteso la CIGD per sospensioni o riduzioni dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione non superiore a 50 mila euro nel 2019, per un periodo massimo di nove settimane collocate tra il 23 febbraio ed il 31 ottobre 2020. L'Inps aveva disciplinato la prestazione con Circolare numero 86/2020. L’articolo 2 del decreto-legge n. 104/2020 ha abrogato il citato articolo 98, co. 7 del DL 34/2020 riproducendo il suo contenuto nell'alveo delle disposizioni generali sulla cassa integrazione in deroga con causale covid-19 (l'intervento si è sostanziato nell'inserimento del comma 1-bis all'articolo 22 del DL 18/2020) con alcune innovazioni rispetto alla disciplina originaria.

Le modifiche

In primo luogo viene precisato che possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020; la nuova previsione supera, quindi, il concetto di retribuzione annua, riferita al 2019, presente nella precedente disciplina. A tale proposito, la norma chiarisce che la retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro (con la possibilità, peraltro, che le Federazioni Sportive e l'Inps, tramite la stipula di apposite convenzioni, possano scambiarsi i dati riguardo alla verifica della retribuzione).

Si ribadisce, inoltre, che le settimane di CIGD autorizzabili restano 9 per ogni singola associazione sportiva con la possibilità però che, esclusivamente per le associazioni aventi sede in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, potranno essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate alle medesime Regioni.

Si conferma, infine, che la competenza nella trattazione e nell'autorizzazione dei trattamenti di CIGD per i lavoratori dipendenti sportivi professionisti, in prima battuta assegnata alle Regioni e alle Province autonomi e di Trento e Bolzano, passa in capo all'Inps con salvaguardia della validità e degli effetti prodotti dalle domande già presentate presso gli Enti Territoriali.

Domande al via

Infine nel messaggio numero 3137/2020 l'Inps avvisa che è disponibile l'applicativo per l'inoltro delle domande del trattamento in questione. La domanda è disponibile sul portale dell’Istituto nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. 

All’interno dell’opzione specificata “CIG in deroga INPS”, selezionando “invio domande”, viene proposto un menu a tendina con le seguenti tre scelte: “deroga INPS”, “deroga plurilocalizzata” e “deroga INPS SPORTIVI”. Per la presentazione delle domande deve essere selezionata l’opzione “deroga INPS SPORTIVI”. Per questa tipologia di cassa integrazione, peraltro, non è prevista la facoltà di richiedere l'anticipo del 40% della prestazione.

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Documenti: Messaggio inps 3131/2020; Messaggio Inps 3137/2020

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