Cassa Integrazione, Domande al Fis a prova di errore

Mercoledì, 18 Maggio 2022
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Niente rigetto delle domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 con errori di compilazione nelle causali.

Salve le domande di assegno di integrazione salariale presentate al FIS (il Fondo di Integrazione Salariale) dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 con errori di compilazione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2089/2022 in cui spiega che – su conforme parere del Ministero del Lavoro ed in considerazione della prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali - l’Istituto non rigetterà le domande la cui causale (ordinaria o straordinaria) non coincida con quanto dichiarato nella scheda tecnica allegata alla stessa domanda.

In tali casi, infatti, l’Inps effettuerà un supplemento di istruttoria, anche con il datore di lavoro, volto a qualificare correttamente la causale che ha dato luogo alla sospensione/interruzione dell’attività e, quindi, ad accogliere la domanda.

Fondo di Integrazione Salariale

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non coperte dalla CIGO e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.

Il fondo eroga l’assegno di integrazione salariale (AIS) sia per le causali ordinarie che quelle straordinarie per una durata di 13 settimane in un biennio mobile per le aziende sino a cinque dipendenti (26 settimane per le aziende con un organico aziendale da 6 a 15 dipendenti). Oltre i quindici dipendenti l’Ais copre solo le causali ordinarie (quelle straordinarie sono coperte dalla CIGS).

Errori di compilazione

All’Inps è stata segnalata la presenza di una serie di errori di compilazione nelle domande di Ais presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Tre le situazioni:

  • il datore di lavoro ha presentato domanda con causale ordinaria (es. crisi di mercato) ma abbia allegato nella scheda causale un’altra causale, sempre ordinaria (es. mancanza di ordini o commesse);
  • il datore di lavoro, con organico non superiore a 15 dipendenti, ha presentato domanda con causale straordinaria (es. crisi per evento improvviso e imprevisto) allegando nella scheda causale una causale ordinaria (es. mancanza di ordini o commesse) o legata al Covid-19 (causale ormai esaurita e da ricondurre, pertanto, ad una causale ordinaria o straordinaria a seconda dei casi);
  • il datore di lavoro, con organico superiore a 15 dipendenti, ha presentato domanda con causale straordinaria (es. crisi per evento improvviso e imprevisto) allegando nella scheda causale una causale ordinaria (es. mancanza di ordini o commesse) o legata al Covid-19 (causale ormai esaurita e da ricondurre, pertanto, ad una causale ordinaria o straordinaria a seconda dei casi);

Ok alla conversione

In considerazione della prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali che ha ampiamente riscritto le tutele del FIS l’Inps spiega, su indicazione del Ministero del Lavoro, che le domande saranno accolte anche in difformità con la causale richiesta, sulla base di un criterio di prevalenza tenendo conto degli elementi sostanziali riportati nella scheda causale e attivando, se necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria con il datore di lavoro. Ciò al fine di garantire la conservazione degli atti e l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

I limiti

La sanatoria opera con due limiti. Si riferisce alle sole domande presentate tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 e non può operare per le aziende con organico superiore a 15 dipendenti che abbiano allegato una scheda causale relativa ad una causale straordinaria. In tal caso, infatti, all’azienda non spetta l’AIS ma la CIGS e, pertanto, la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è in capo al Ministero del Lavoro.

Documenti: Messaggio Inps 2089/2022

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