Cassa Integrazione, Iter facile per le aziende coinvolte nell’alluvione in Emilia Romagna

Giovedì, 11 Maggio 2023
L’ente previdenziale riepiloga le semplificazioni procedurali previste per gli eventi oggettivamente non evitabili. Possibile anche autocertificare l’inagibilità dei locali a seguito dell’alluvione.

Le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività a seguito degli eventi alluvionali del 1° maggio 2023 nella regione Emilia Romagna possono presentare domanda di Cigo con la causale «Incendi - crolli – alluvioni» o per «impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità». In entrambi i casi, essendo eventi oggettivamente non evitabili (cd. «EONE), non si paga il contributo addizionale e viene meno il preventivo obbligo di informativa sindacale. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1699/2023 pubblicato ieri.

Eventi Oggettivamente non Evitabili

I chiarimenti riguardano le modalità di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa degli eventi metereologici del 1° maggio 2023 nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Trattandosi di eventi «EONE» la disciplina vigente prevede una serie di semplificazioni nell’iter di autorizzazione e nella documentazione da produrre.

Prima di tutto i datori di lavoro interessati possono presentare domanda di Cigo con la causale «Incendi - crolli – alluvioni». In tal caso, spiega l’Inps, non occorre dimostrare, nella «relazione tecnica» che accompagna la domanda, gli effetti che l’evento alluvionale ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023. Pertanto, nella «relazione tecnica» che accompagna la domanda è sufficiente una sintetica descrizione della tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e la dichiarazione dell’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Se l’attività non può riprendere al termine degli eventi metereologici per l’allagamento dei locali la domanda di Cigo può essere presentata con la causale «Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità». Per farlo è sufficiente allegare alla domanda il verbale delle autorità competenti che attestino lo stato di inagibilità dei locali. Se il verbale manca si può ricorrere ad una autocertificazione che attesti quanto sopra.  

Informativa sindacale non preventiva

Un’altra agevolazione consiste nel venir meno del preventivo obbligo di informativa sindacale. Quest’ultimo può essere assolto successivamente alla domanda di Cigo, eventualmente all’esito della richiesta di integrazione documentale dell’Inps, indicando alle rappresentanze sindacali la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. Peraltro tale obbligo non sussiste per le imprese del settore edile e lapideo (sia industriali che artigiane) per le prime 13 settimane di Cigo (andrà assolto, invece, per le istanze di proroga oltre le 13 settimane).

Termini

Tra le altre facilitazioni: le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato (quindi entro il 30 Giugno); l’azienda è esonerata dal versamento del cd. contributo addizionale.

Proroghe

L’Inps aggiunge, infine, che nella domanda è possibile indicare una data di ripresa dell’attività lavorativa basata su «ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali». Tuttavia se tale data non può essere rispettata per motivate ragioni è possibile chiedere una proroga del trattamento senza pregiudizio della domanda già presentata.

In ogni caso qualsiasi elemento istruttorio non fornito dal datore di lavoro all’atto della domanda (come ad esempio l’obbligo di informativa sindacale) non determina mai la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le consuete modalità, del supplemento istruttorio da parte dell’Inps.

Documenti: Messaggio Inps 1699/2023

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