Niente CIGS aggiuntiva di 52 settimane nei settori coperti dai fondi di solidarietà bilaterali. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 1459/2022 pubblicato ieri in cui spiega che il trattamento previsto per il biennio 2022-2023 spetta, al ricorrere delle relative condizioni, solo alle aziende in regime CIGS. E tra queste, come noto, non figurano le aziende in settori per i quali sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali.
Cigs Aggiuntiva
L’articolo 44, co. 11-ter del D.lgs. n. 148/2015 introdotto dalla legge di bilancio 2022 (l. n. 234/2021) ha previsto, per il biennio 2022-2023, ulteriori 52 settimane di CIGS per le aziende che abbiano esaurito la CIGS per crisi aziendale o riorganizzazione aziendale e che non possano più rinnovare o prorogare l’intervento di integrazione salariale. Il Ministero del lavoro con la Circolare n. 6/2022 ha chiarito, tra l'altro, che l'intervento spetta non solo ove l’azienda abbia raggiunto il limite dei 24 mesi di CIG nel quinquennio mobile ma anche «con riferimento all’impossibilità oggettiva dell’azienda a ricorrere a qualsiasi altra misura di intervento straordinario tipizzata nell’impianto del D.lgs. n. 148/2015» (si veda qui per dettagli).
L'Inps nel ribadire l'orientamento aggiunge che l'intervento compete alle aziende destinatarie della CIGS secondo i nuovi criteri stabiliti dalla legge n. 234/2021. Quindi riguarda:
- i datori di lavoro con un organico aziendale oltre i 15 dipendenti che operano in settori non coperti dai fondi di solidarietà bilaterali (vale a dire che spetta per tutte le aziende che operano nei settori coperti dalla CIGO oppure dal FIS);
- i datori di lavoro del settore aeroportuale e ai partiti e movimenti politici a prescindere dal numero di dipendenti (nei confronti dei quali la legge n. 234/2021 ha confermato la CIGS).
L'Inps non lo spiega ma seguendo questo criterio il trattamento dovrebbe spettare anche alle aziende del settore editoriale che hanno fatto ricorso alla CIGS ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 145/2018.
Durata
L'intervento di integrazione salariale in parola può avere una durata massimo di 52 settimane fruibili - anche in modo frazionato - nel periodo tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2023.
Risorse
C'è un vincolo di bilancio di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. E' previsto un monitoraggio delle risorse all'esito del quale, ove emerga anche in via prospettica il raggiungimento del limite di spesa, l'Istituto non prenderà in considerazione nuove domande. L'erogazione del trattamento, conclude l'Inps, verrà effettuata (con pagamento diretto o a conguaglio) all'esito del provvedimento di concessione da parte del Ministero del Lavoro. E' previsto il pagamento del contributo addizionale.
Documenti: Messaggio Inps 1459/2022