Cassa Integrazione, Più tutele negli eventi climatici avversi

Martedì, 26 Settembre 2023
In Gazzetta Ufficiale la legge n. 127/2023 di conversione del dl n. 98/2023, che, per il corrente anno, rafforza le misure di cassa integrazione per fronteggiare caldo e freddo.

E’ stato definitivamente convertito in legge il decreto che amplia sino al 31 dicembre 2023 le tutele per i lavoratori dipendenti nei settori edilizia e agricoltura nelle emergenze climatiche. Sulla G.U. n. 223/2023, infatti, è pubblicata la legge n. 127/2023 di conversione del dl n. 98/2023, che, per il corrente anno, ha rafforzato le misure di cassa integrazione.

Edilizia

La prima novità (articolo 1 del dl n. 98/2023) interessa il settore edile. Si prevede che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2023 dovute ad eventi non oggettivamente evitabili (cd. «EONE») la domanda di integrazione salariale ordinaria è neutralizzata dal computo del limite di durata dei trattamenti CIGO di 52 settimane nel biennio mobile.

Agricoltura

La seconda novità (articolo 2 del dl n. 98/2023) riguarda la cassa integrazione degli operai agricoli. La misura stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 (data di entrata in vigore del predetto dl) e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e i relativi periodi sono esclusi dal computo della durata massima di 90 giornate fruibili nell'anno.

Le domande si presentano dal 10 agosto scorso nel termine di 15 giorni dalla data dell'evento e, in deroga alla procedura ordinaria, le richieste sono autorizzate dall'Inps (per le domande dal 29 luglio al 9 agosto, il termine è spirato il 25 agosto). L'Inps eroga direttamente i trattamenti ai lavoratori.

Sicurezza

Infine, l'art. 3 del dl n. 98/2023 affida a ministero del lavoro e ministero della salute il compito di favorire la sottoscrizione d'intese tra le organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione, valutando anche la correlazione tra umidità relativa, temperatura e ventilazione, di linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni del TU sicurezza (dlgs n. 81/2008), a tutela della sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati