Cassa integrazione straordinaria, Ok alla proroga di 15 mesi

Mercoledì, 05 Luglio 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’approvazione definitiva del decreto lavoro. Destinatarie dell’intervento le aziende che non abbiano potuto completare, per causa non a loro imputabile, gli interventi di ristrutturazione nel 2022.

Cigs prorogabile per altri 15 mesi a favore delle aziende che non abbiano potuto portare a termine nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione aziendale per motivi non imputabili al datore di lavoro. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2512/2023 in cui spiega la novella contenuta nell’articolo 30 del dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023 (cd. decreto lavoro).

Proroga CIGS

La disposizione da ultimo si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale nel 2022, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.

Si tratta sostanzialmente di una proroga di un precedente intervento di CIGS che può coprire il periodo temporale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 per un periodo massimo di 15 mesi. L’Inps spiega che la fruizione è ammessa anche in continuità con le tutele già autorizzate e, quindi, può avere effetto retroattivo (dal 1° ottobre 2022 per l’appunto).

L’intervento di prolungamento è concesso in deroga a tutti i limiti di durata della cassa integrazione (complessivi e singoli) compreso quello che pone un vincolo alle sospensioni del lavoro entro un massimo dell’80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. E’, altresì, esclusa l’applicazione delle norme di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni - inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la presentazione della domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Le risorse

L’intervento è ammesso con decreto del Ministero del Lavoro entro un limite di spesa di 13 milioni di euro per il 2023 e di 0,9 milioni di euro per il 2024. L’Istituto provvederà al monitoraggio della spesa informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, non potranno più essere accolte ulteriori domande.

Pagamento diretto

L’Inps spiega, infine, che l’erogazione del trattamento avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori. Pertanto il datore di lavoro sarà tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Documenti: Messaggio Inps 2512/2023

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