Cassa Integrazione, Via al recupero dell'addizionale CIG

Mercoledì, 15 Marzo 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo il via libera della Commissione UE a due agevolazioni introdotte dal legislatore lo scorso anno per contrastare gli effetti della pandemia e della crisi Ucraina.

Via libera allo sgravio dell’addizionale sui trattamenti CIG fruiti dai datori di lavoro che nel 2022 abbiano sospeso o ridotto l’attività a causa degli effetti della pandemia da Covid-19 e/o dalla crisi Ucraina. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1022/2023 dopo il disco verde della Commissione Europea a due misure introdotte dal legislatore lo scorso anno con il dl n. 4/2022 (cd. «decreto sostegni ter») e dal dl n. 21/2022 (cd. «decreto ucraina»).

Si tratta di due agevolazioni dichiarate compatibili dall’UE con la normativa europea in materia di Aiuti di stato a condizione, tra l’altro, che gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 dell’attuale TCF (Temporary Crisis Framework del 28 ottobre 2022) - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non risultino di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Stop all’addizionale CIG

L’articolo 7, co. 1 del dl n. 4/2022 ha stabilito l’esenzione dal versamento del contributo addizionale per i periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022. L’esonero riguarda sia i trattamenti di Cig, che l’Ais erogato dal Fis e dai fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps e quelli territoriali. Beneficiano dell’esenzione i datori di lavoro compresi nell’Allegato 1 alla Circolare Inps n. 97/2022.

In caso di CIG lo sgravio riguarda, pertanto, il 9/12/15% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore (cd. «retribuzione persa»); il 4% in caso di AIS erogato dal FIS e dal Fondo della Provincia autonoma di Bolzano; 4-8% per l’AIS erogato dalla Fondo della Provincia Autonoma di Trento). Per gli altri fondi di solidarietà bilaterali l’entità dello sgravio è quella stabilita a titolo di contributo addizionale dalla normativa dei singoli fondi.

L’articolo 11, co. 2 del dl n. 21/2022 ha recato un ulteriore esonero dal contributo addizionale per il periodo 22 marzo al 31 maggio 2022 per i datori che rientrano in uno dei seguenti settori: siderurgia; legno; ceramica; automotive; agroindustria: mais, concimi, grano tenero. Dati i settori l’Inps spiega che l’esonero si applica ai soli trattamenti CIG (sia ordinari che straordinari) nella misura del 9/12/15% sempre della cd. «retribuzione persa».

Via al recupero

L’istituto spiega che i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto dovranno procedere all’invio dei flussi regolarizzativi per recuperare le somme. In caso il datore di lavoro abbia superato i massimali di aiuti concedibili fissati dalla normativa europea l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti.

Documenti: Messaggio Inps 1022/2023

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati