Cigs per transizione occupazionale, il contributo addizionale è al 15%

Venerdì, 17 Giugno 2022
I chiarimenti in un documento dell’Inps in merito alla cassa integrazione residuale introdotta dalla legge n. 234/2021 per sostenere il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero. Durata massima 12 mesi

Il trattamento aggiuntivo di cassa integrazione per la «transizione occupazionale» costa caro. I datori di lavoro che accedono alla proroga di 12 mesi dovranno, infatti, versare un contributo addizionale del 15%. A spiegarlo è l'Inps nel messaggio n. 2423/2022 con cui illustra la misura prevista dalla legge n. 234/2021 (legge bilancio 2022) a favore dei lavoratori in esubero dipendenti da imprese in crisi con oltre 15 dipendenti.

Accordo di «Transizione Occupazionale»

La misura è quella prevista dalla Manovra 2022 con la quale il legislatore ha concesso al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22 del D.lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al «recupero occupazionale» dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.  

I destinatari

Si rammenta che nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, dal 1° gennaio 2022 rientrano nel campo di applicazione della CIGS:

  • i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (quindi anche ai datori di lavoro in perimetro FIS);
  • a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro nazionale.

Le condizioni di accesso al trattamento

L’Inps ribadisce che il trattamento in questione ha natura «residuale», l’azienda non deve trovarsi nella condizione di accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale all’interno del quinquennio mobile. Inoltre è tenuta a ricorrere alla procedura di consultazione sindacale al fine di individuare, innanzitutto, i lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso, restino a rischio esubero.

Sempre in tale sede, inoltre, vanno definite con la regione o le regioni competenti le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai «fondi interprofessionali per la formazione continua». I lavoratori, inoltre, sono ammessi anche al programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (Gol).

Contributo addizionale

Il trattamento di CIGS in parola, come detto, ha durata massima di 12 mesi non ulteriormente prorogabili ed è concesso in deroga ai limiti di durata stabiliti per tutti i trattamenti di cassa integrazione. Inoltre non sarà conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento. Per l’accesso al trattamento, conclude l’Inps, le imprese sono tenute a versare un contributo addizionale nella misura del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (retribuzione persa).

Documenti: Messaggio Inps 2423/2022

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