Congedo Covid-19, Ok all'estensione sino al 31 agosto 2020

Mercoledì, 22 Luglio 2020
I chiarimenti in una nota dell'Inps. Possibile la fruizione anche in modalità oraria a partire dai periodi temporali decorrenti dal 19 luglio 2020.
Più spazio per il congedo COVID-19. I genitori, lavoratori dipendenti, autonomi o iscritti alla gestione separata dell'Inps, potranno fruire, alternativamente tra loro, sino ad un massimo di 30 giorni di congedo sino al 31 agosto 2020 (non più sino al 31 luglio) per accudire figli sino a 12 anni (al 5 marzo 2020) oppure, a prescindere dall'età anagrafica, figli con handicap in situazione di gravità purchè iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 2902/2020 pubblicato ieri dall'ente di previdenza ad illustrazione della modifica apportata dalla legge di conversione del DL 34/2020 all'articolo 18 del DL 18/2020 (Dl "Cura Italia").

Periodi sino al 31 agosto 2020

A seguito dell'intervento legislativo il congedo potrà riguardare assenze dal lavoro per periodi temporali compresi tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020 in luogo del 31 luglio 2020. A tal fine l'Inps spiega che è stata aggiornata l’applicazione per presentare la domanda online sino alla nuova scadenza temporale. Resta fermo che il congedo potrà essere fruito da entrambi i genitori purchè in modo alternativo, cioè non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 30 giorni per nucleo familiare e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore. Durante la fruizione del congedo ai genitori spetta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.

Modalità oraria

Altra novità apportata con la conversione del DL 34/2020 è la possibilità di fruire del congedo anche in modalità oraria per periodi temporali decorrenti dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione 77/2020. A tal fine l'Inps si riserva ulteriori indicazioni per la presentazione della domanda precisando, comunque, che potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Messaggio Inps 2902/2020

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati