Congedo parentale straordinario, Ecco come si fa domanda all'Inps

Nicola Colapinto Venerdì, 20 Marzo 2020
Diffuse le prime istruzioni relative ai nuovi congedi e al bonus baby-sitting per i lavoratori dipendenti ed autonomi. Niente congedo straordinario di 15 giorni, se se l'altro genitore non lavora o fruisce di strumenti di sostegno al reddito.
L'Inps diffonde le prime misure attuative per il conseguimento del congedo straordinario e del bonus l'acquisto di servizi di baby-sitting. Lo fa con il messaggio numero 1281/2020 pubblicato oggi dall'ente di previdenza dedicato all'interpretazione degli articoli 23,24 e 25 del DL 18/2020 (DL "Cura Italia") in vigore dal 17 marzo 2020.  Le indicazioni principali riguardano i "congedi covid-19" dedicati a tutti i lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del settore pubblico); dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps (sia titolari di partiva iva che collaboratori); dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (es. commercianti, artigiani e coltivatori diretti). Nelle more della diffusione della Circolare esplicativa, da concordare con il ministero del lavoro, l'ente previdenziale informa gli interessati, in particolare, circa le modalità di presentazione della relativa domanda.

Natura del congedo

Il congedo straordinario spetta per un periodo massimo di 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa da uno solo dei genitori per nucleo familiare per i periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile (quest'ultima data, in realtà, potrebbe essere spostata in virtu' della scontata proroga della sospensione delle scuole di ogni ordine e grado) e spetta anche per i figli adottivi, nonchè nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. Per i figli sino a 12 anni il congedo è indennizzato al 50% della retribuzione (per gli iscritti alla gestione separata l'indennità giornaliera è pari al 50% di 1/365 del reddito utilizzato nel calcolo dell'indennità di maternità; per gli autonomi l'indennità giornaliera è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge) con riconoscimento della contribuzione figurativa. Per i figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali, il congedo di 15 giorni spetta a prescindere dall'età del figlio (quindi anche oltre i 12 anni).  Per i lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti), precisa l'Inps, la fruizione del congedo straordinario è slegata dalla sussistenza della regolarità contributiva (viene, pertanto, riconosciuto in tale circostanza il diritto all'automatismo delle prestazioni); del pari per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps la fruizione del congedo non è subordinata all'accertamento del minimo contributivo. Dal congedo straordinario restano esclusi gli autonomi non iscritti all'Inps (es. avvocati, architetti, commercialisti eccetera).

No al congedo se l'altro genitore non lavora

La fruizione del congedo retribuito spetta alternativamente a entrambi i genitori a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa (cassa integrazione, ad esempio) o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Per cui se l'altro genitore è senza lavoro il congedo straordinario non può essere fruito. E' invece possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104/92 così come estesi dal DL 18/2020 (6 giorni + 12 giorni per i mesi di marzo e aprile) o con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (di cui all'articolo 33 del Dlgs 151/2001).

Domande

Il documento precisa che i lavoratori del settore privato devono presentare la domanda congedo straordinario retribuito all'INPS (e al proprio datore di lavoro) tramite le procedure già attualmente in uso per la concessione del congedo parentale ordinario. Dall'adempimento sono sollevati i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo 2020, hanno in corso la fruizione del congedo parentale ordinario. Gli iscritti alla gestione separata con figli di età superiore a 3 anni oppure gli autonomi con figli di età superiore ad 1 anno dovranno attendere il rilascio di una nuova procedura telematica attesa entro la fine del mese (questi lavoratori non hanno, infatti, diritto al congedo parentale ordinario per figli compresi in queste fasce di età).  I dipendenti pubblici, invece, non devono presentare domanda all'Inps ma esclusivamente alla propria amministrazione pubblica che sarà competente anche per il pagamento dell'indennità.

Conversione automatica ma non per tutti

Da segnalare che mentre per i lavoratori dipendenti i periodi di congedo parentale ordinario in corso di fruizione alla data del 5 marzo 2020 saranno convertiti automaticamente nel congedo COVID-19 (senza, quindi, computo nel periodo di congedo parentale ordinario) la medesima disposizione non è prevista per gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata (che quindi si trovano svantaggiati). A ben vedere il documento non precisa se anche per i dipendenti del settore pubblico sia in vigore il criterio della conversione del congedo parentale in corso di fruizione al 5 marzo 2020 in congedo straordinario.

Figli tra 12 e 16 anni

Il documento dell'Inps precisa, inoltre, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (resta da chiarire se il beneficio è applicabile anche ai dipendenti pubblici) con figli minori d'età tra 12 e 16 anni hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, cioè per l'intero periodo intercorrente dal 5 marzo al 3 aprile (ma sempre per un periodo massimo di 15 giorni) senza riconoscimento di indennità né di contributi figurativi, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso non occorre una domanda all'INPS ma esclusivamente al proprio datore di lavoro.

Bonus Baby-sitting

In alternativa al congedo straordinario i genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 (o a prescindere dall'età anagrafica se trattasi di figli con handicap in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali)  possono chiedere un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi baby-sitting. La cifra, in questo, caso è erogata tramite il cd. libretto famiglia (art. 54-bis Ln 50/2017) secondo modalità che saranno rese disponibili dall'INPS nella prima settimana di aprile. 

Il bonus, essendo legato a doppio filo con il congedo straordinario, non spetta se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o fruisca di strumenti di sostegno al reddito; mentre può essere cumulato nell'arco dello stesso mese con i giorni di permesso retribuito per legge 104/92 così come estesi dal DL 18/2020 (6 giorni + 12 giorni per i mesi di marzo e aprile) o con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (di cui all'articolo 33 del Dlgs 151/2001).

La possibilità di convertire il congedo straordinario in bonus baby-sitting spetta ai dipendenti del settore privato; agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps e ai lavoratori autonomi iscritti e non iscritti all'Inps (in tal caso previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali). Per i dipendenti pubblici il bonus spetta solo (ma nella misura maggiorata di 1.000 euro) per medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia sanitaria, operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nella gestione dell'emergenza COVID-19.

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Documenti: Messaggio inps 1281/2020

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