Contributi, Ok allo sgravio per turismo e commercio

Bernardo Diaz Martedì, 03 Agosto 2021
La commissione sugli aiuti di stato della Commissione Ue, infatti, ha approvato il regime di aiuti italiano da 868 milioni di euro finalizzato a “ridurre il costo del lavoro per i datori di lavoro privati in alcuni settori”.

Ok dall'Europa all'esonero contributivo per i settori del turismo, delle terme, del commercio, della cultura e del tempo libero. La commissione sugli aiuti di stato della Commissione Ue, infatti, ha approvato il regime di aiuti italiano da 868 milioni di euro finalizzato a “ridurre il costo del lavoro per i datori di lavoro privati in alcuni settori”. La misura era stata approvata dal governo con il decreto Sostegni bis (articolo 43 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021).

“La Commissione europea”, si legge nella nota diffusa ieri, “ha approvato un regime di aiuti italiano da 868 milioni di euro per ridurre il costo del lavoro sostenuto dai datori di lavoro privati che operano nei settori del turismo, delle terme, del commercio, della cultura e del tempo libero, che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.

Gli aiuti consistono in un'esenzione dal pagamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 25 maggio al 31 dicembre 2021. L'importo massimo di aiuti che può essere concesso è pari al doppio del contributo non versato da parte del datore di lavoro in relazione alle ore di utilizzo della cassa integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Per poter beneficiare dello sgravio contributivo i datori di lavoro devono astenersi dall'effettuare procedure di licenziamento per motivi oggettivi per tutto l'arco del 2021, in base ai divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) e di non avere in essere fatti ostativi al rilascio del DURC (art. 1, c. 1175, Legge n. 296/2006). Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l'esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo con impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale fino a fine anno. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021.

Per la fruizione dell'incentivo si attendono ora le istruzioni INPS (si può intuire che la domanda di esonero dovrà essere presentata tramite cassetto bidirezionale Inps con valore di autocertificazione dei requisiti). Si ipotizza che l'esonero sarà utilizzabile nel periodo di competenza maggio/dicembre 2021 e analogamente a quanto disposto per gli esoneri alternativi ex D.L. n. 104/2020 e D.L. n. 137/2020, i contributi dai quali si potrà recuperare la decontribuzione, fino a capienza, saranno quelli a carico dei datori di lavori escluse le contribuzioni al Fondo Interprofessionale (0,30%), FIS (0,45% ovvero 0,65%), le quote dovute al fondo di tesoreria ecc.

Secondo l'organismo comunitario “il regime è conforme alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto non supererà 1,8 milioni di euro per impresa e sarà concesso entro il 31 dicembre 2021”. La Commissione ha giudicato la misura come “necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”.

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