Disabili, Arriva il collocamento obbligatorio nelle imprese con più di 15 dipendenti

Bruno Franzoni Lunedì, 29 Gennaio 2018
E' scattato dal 1° gennaio 2018 l'obbligo per i datori di lavoro privati dimensionati tra i 15 e i 35 dipendenti al rispetto delle cd. quote di riserva in favore dei lavoratori disabili. 
A partire dal primo gennaio 2018 per le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti è in vigore l'obbligo di assumere un lavoratore disabile incluso nelle liste delle categorie protette, a prescindere dalle nuove assunzioni. Entra così in vigore ufficialmente la novella inserita nel Jobs Act che aveva imposto, con una modifica all'articolo 3, co. 2 della legge 68/1999, l'obbligo di avere alle proprie dipendenze dal 1° gennaio 2017 anche ai datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, ed anche in assenza di nuove assunzioni, per il solo fatto di superare la soglia dimensionale prevista, un lavoratore disabile nel proprio organico lavorativo. La misura doveva entrare in vigore nel 2017 ma il decreto legge milleproroghe 2017 ha spostato la decorrenza dell'obbligo di un anno, al 1° gennaio 2018.

Nulla viene mutato per quanto riguarda le imprese dimensionate al di sopra dei 35 dipendenti per le quali la quota di riserva per i disabili resta pari a due lavoratori complessivi, mentre per quelle superiori a 50 dipendenti la quota di riserva è pari al sette per cento dei lavoratori occupati. L'indicato obbligo scatta anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, seppur con la precisazione che la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Le aziende che non si metteranno in regola con il rispetto della quota di riserva incorreranno nelle nuove sanzioni previste dall'articolo 15, co. 4 e 4-bis della legge 68/1999. A seguito del Jobs Act, infatti, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte il contributo esonerativo (ovvero 153,2 €) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Dunque le aziende con riferimento alle quali è scattato l'obbligo dal 2018 avranno tempo sino al 2 marzo per mettersi in regola. 

Appare utile ricordare che il Jobs Act ha limato anche i criteri di computo della quota di riserva. Ai sensi di quanto prevede il nuovo articolo 4, co. 3-bis della legge 68/1999, introdotto dal Decreto legislativo 151/2015 e modificato dal Dlgs 185/2016 i datori di lavoro possono computare nella quota di riserva i lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti. 

I lavoratori destinatari del collocamento
Destinatari della normativa sul collocamento restano quattro gruppi di lavoratori disabili: a) le persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL); c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Oltre a queste categorie di lavoratori occorre ricordare che il decreto legislativo 151/2015 ha esteso la normativa sul collocamento obbligatorio anche ai soggetti nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 cioè dei lavoratori la cui capacita' di lavoro, risulti ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati