Disoccupazione, Politiche Attive anche per i senza fissa dimora

Bernardo Diaz Martedì, 28 Agosto 2018
Lo precisa una nota dell'Anpal, l'agenzia per le politiche attive del lavoro. I centri per l'impiego potranno utilizzare l'indirizzo di domicilio comunicato in sede di rilascio della DID online al momento dell'accesso alle prestazioni di sostegno al reddito.
Risultare senza fissa dimora o essere irreperibile non pregiudica la possibilità di sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. Lo precisa la nota numero 9616 del 30 Luglio 2018 diffusa dall'Agenzia Nazionale per Politiche Attive del Lavoro (Anpal) in risposta ad un quesito sollevato dall'Inps.

L'istituto di previdenza chiedeva lumi circa l'individuazione del Centro per l'Impiego competente alla stipula del patto di servizio nei confronti, in particolare, dei titolari di prestazioni di sostegno al reddito come Naspi, Aspi, Mini-Aspi, indennità di mobilità e Dis-Coll che risultassero privi di fissa dimora e, pertanto, non potesse essere accertato il requisito della residenza.

La nota Anpal precisa, sentito anche il parere delle Regioni e Provincie Autonome in sede di Comitato Politiche Attive, che i Centri per l’impiego possono procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online. Nel patto di servizio sottoscritto, peraltro, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità.

Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce, peraltro, anche il requisito per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di NASpI. L'Agenzia suggerisce, da ultimo, laddove all’Istituto sia già nota l’informazione di irreperibilità, di rappresentare all’interessato tale circostanza, specificando che farà fede l’indirizzo di domicilio dallo stesso obbligatoriamente indicato, anche ai fini del pagamento della prestazione, nonché della possibile attivazione dei meccanismi di condizionalità.

Il patto di servizio
Il patto di servizio è uno dei punti cardine della Riforma del Jobs Act con la quale il legislatore ha rafforzato il sistema delle politiche attive. Si tratta di una sorta di contratto - richiesto ai fini dell'accesso agli strumenti di sostegno al reddito come Naspi, indennità di mobilità e Dis-Coll - nel quale il richiedente attesta la disponibilità presso il competente Centro per l'Impiego a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro. Con la stipula del patto gli interessati vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità e, quindi, le occasioni di reinserimento lavorativo. La condizionalità tra sostegno al reddito e politiche attive è rafforzata anche da specifiche sanzioni in caso di rifiuto del lavoratore a rispettare gli impegni assunti con il Patto di Servizio. Il Jobs Act prevede, infatti, che i beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non partecipano alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro sono infatti soggetti a sanzioni che vanno dalla decurtazione, alla sospensione o decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito. 



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