Disoccupazione, Prorogati i termini per la presentazione delle domande di Naspi e Dis-Coll

Nicola Colapinto Sabato, 21 Marzo 2020
La novità è contenuta in un passaggio del DL "Cura Italia". Chi perde involontariamente il lavoro nel 2020 avrà 128 giorni di tempo per produrre la domanda di disoccupazione ordinaria.
Più tempo per produrre le domande di disoccupazione per chi ha perso il lavoro nel 2020. L'articolo 33 del DL 18/2020 (Decreto legge "Cura Italia") ha previsto, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola una proroga dei termini di presentazione delle stesse. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 1286/2020 pubblicato ieri dall'ente di previdenza.

Eventi di disoccupazione avvenuti nel 2020

In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine (stabilito a pena di decadenza) di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Resta inteso che le domande presentate successivamente il 128° giorno dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro non potranno essere accolte dall'ente di previdenza.

Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni (e sino a 128 giorni) dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Il documento informa, inoltre, che le domande respinte perché presentate fuori termine ordinario (oltre il sessantottesimo giorno) riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, saranno riesaminate d’ufficio dall'INPS (senza quindi bisogno di produrre una nuova domanda).

Incentivo all'autoimprenditorialità

È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.

Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020. Ne' l'Inps nè il DL 18/2020 specificano in modo chiaro sino a quando è valida tale estensione (si presume sino alle attività intraprese entro il 31 dicembre 2020).

Disoccupazione agricola

Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020 ai sensi dell'articolo 32 del DL 18/2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.

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Documenti: Messaggio inps 1286/2020

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