La liquidazione anticipata della Naspi diventa parzialmente incumulabile con la pensione. Con le nuove regole vigenti dal 1° gennaio 2026, infatti, la seconda rata dell’anticipazione (pagata entro un massimo di sei mesi dalla prima) non sarà più erogabile se nell’attesa si è scelto di andare in pensione. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 1215/2026 in cui spiega gli effetti della novella introdotta dall’articolo 1, co. 176 della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) applicabile a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026.
L’incentivo
Come noto l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Sino allo scorso anno l’incentivo veniva corrisposto in unica rata conseguente all’accoglimento della domanda. Dal 1° gennaio 2026 l’incentivo è erogato in due rate:
- la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo;
- la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni), qualora questo intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.
Attenzione. L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario:
- non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI
- non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.
La rioccupazione
Ebbene in merito alla prima condizione l’Inps spiega che non ci sono sostanziali novità rispetto alla disciplina previgente che già impone(va) all’interessato l’obbligo di restituzione dell’intera somma percepita a titolo di restituzione. Pertanto, in tale situazione, l’interessato non si vedrà riconosciuta la seconda rata e dovrà, comunque, restituire per intero la prima rata già incassata.
Resta fermo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 90 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale previsione nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Pensionati
Nella disciplina previgente l’eventuale pensionamento dopo la liquidazione della Naspi Anticipata era irrilevante (era necessario solo che al momento della domanda l’interessato non avesse maturato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata o di vecchiaia). Dal 1° gennaio 2026 la musica cambia: la seconda rata non verrà incassata se durante l’attesa l’interessato sia titolare di una pensione diretta (la prima rata, invece, non dovrà essere restituita).
Discorso più complesso per l'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI): il lavoratore dovrà scegliere tra l'assegno e la NASpI anticipata. Se sceglie l'anticipazione, l'assegno di invalidità resterà sospeso per tutta la durata teorica della disoccupazione, per poi essere ripristinato solo al termine del periodo. Se sceglie l’AOI la seconda rata non sarà erogata.
A chi si applicano
Le nuove disposizioni non sono retroattive. Riguardano solo le domande di anticipazione prodotte a partire dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge n. 199/2025. Chi ha presentato domanda per l’incentivo all’auto imprenditorialità entro il 31 dicembre 2025 continuerà a beneficiare del regime precedente, con l'erogazione integrale in un'unica soluzione.
Documenti: Messaggio Inps 1215/2026













