Stop al ticket licenziamento per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria se la cessazione del rapporto di lavoro dipende da cause non riconducibili alla volontà dell’azienda. A prescindere dal riconoscimento della Naspi al prestatore, infatti, l’azienda non è tenuta al versamento della tassa se, ad esempio, la revoca al lavoro esterno è stata ordinata dal magistrato di sorveglianza o se, dopo la scarcerazione, il rapporto di lavoro non può obiettivamente proseguire. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 59/2026 su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il Ticket Licenziamento
Come noto il ticket di licenziamento è un contributo a carico del datore di lavoro che scatta ogni volta che viene interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che darebbero diritto al lavoratore di percepire la NASpI (l'indennità di disoccupazione). Si paga, ad esempio, in caso di licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o dimissioni per giusta causa mentre non si paga in caso di risoluzione consensuale o dimissioni del lavoratore perché in tal caso non spetta la Naspi al lavoratore.
Il ticket licenziamento nasce, quindi, per disincentivare i licenziamenti che dipendono da scelte unilaterali del datore di lavoro. Di conseguenza, quando il rapporto con un lavoratore detenuto cessa per eventi esterni, imprevedibili e del tutto indipendenti dalla volontà dell'azienda, il contributo non si applica.
Lo stato detentivo
I chiarimenti dell’Inps riguardano una particolare casistica: la cessazione del rapporto di lavoro dei detenuti dipendenti di datori lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria. Questi tipi di rapporti, infatti, possono interrompersi per motivi strutturalmente diversi rispetto ad un normale rapporto di lavoro a causa dello stato detentivo del prestatore. Non sempre vale il collegamento con la Naspi.
Rientra in questa ipotesi, spiega l’Inps, la revoca giudiziaria dell'ammissione al lavoro esterno. Se l'interruzione avviene perché il magistrato di sorveglianza o il direttore del carcere revocano il provvedimento che permetteva al detenuto di lavorare, il datore di lavoro non ha alcuna discrezionalità. In questo caso il ticket non è mai dovuto anche se il prestatore avrà diritto alla Naspi.
Bisogna, invece, distinguere in caso di trasferimento ad altro istituto penitenziario. Se il detenuto viene trasferito, l'esenzione dal ticket non è automatica. Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare "in concreto" se sia possibile far proseguire il rapporto di lavoro presso la nuova struttura, anche tramite aziende controllate o partecipate. Solo se questa prosecuzione risulta oggettivamente impossibile, il ticket non si paga.
Idem in caso di scarcerazione per fine pena. In caso di libertà riconquistata, l'azienda deve valutare se il rapporto di lavoro può continuare all'esterno del carcere. Se l'impossibilità viene accertata e documentata, il contributo è escluso; se invece l'azienda decide di recedere nonostante vi siano le condizioni per continuare, il ticket va versato, in quanto il licenziamento sarebbe frutto di una scelta aziendale del datore di lavoro.
In questi ultimi due casi l’Istituto si riserva di effettuare le dovute verifiche amministrative e ispettive in merito a quanto attestato dal datore di lavoro.
Documenti: Circolare Inps 59/2026













