Fondi di Solidarietà, Al via il conteggio dei periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali

Venerdì, 30 Dicembre 2022
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Entro il 27 gennaio, le aziende che hanno richiesto l'intervento del Fis o dei fondi di solidarietà e ne hanno fruito per periodi inferiori a quelli autorizzati, devono dichiarare all'Inps l'esatto numero delle settimane di sospensione effettivamente fruite.

Al via il conteggio dei periodi di fruizione circa le autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà settoriali, in analogia a quanto già avviene per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Entro il 27 gennaio, le aziende che hanno richiesto l'intervento del Fis o dei fondi di solidarietà e ne hanno fruito per periodi inferiori a quelli autorizzati, dovranno dichiarare all'Inps l'esatto numero delle settimane di sospensione effettivamente fruite. Lo rende noto l'Inps nel messaggio 4653/2022 pubblicato ieri.

La dichiarazione è necessaria perché l'Inps ha adottato il computo giornaliero delle settimane di sospensione fruite. Il criterio si applica, a prescindere dalla causale invocata, non solo per la Cig, ma anche per l'assegno d'integrazione salariale (Ais) garantito dai fondi di solidarietà e dal Fis dell'Inps, sul presupposto che a questi fondi si applica la stessa normativa in materia d'integrazione salariale se compatibile. Pertanto, qualora il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di Ais, può inviare tramite il servizio «comunicazione bidirezionale» un file in cui può dichiarare, per ogni unità produttiva, il numero esatto di giorni di trattamento effettivamente fruiti in relazione alle autorizzazioni relative all'unità produttiva (Up) per la quale intende presentare domanda.

Per consentire il calcolo delle settimane ancora spettanti in relazione alle domande già inviate, l'Inps spiega che la trasmissione del file deve essere fatta con massima tempestività, in ogni caso entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio, quindi entro il 27 gennaio. In caso di mancata trasmissione del file, l'Istituto di previdenza considererà coincidenti il periodo autorizzato e quello fruito.

L'Inps ricorda, infine, che il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora sola, sia stato posto in Ais, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso l'unità produttiva interessata.

Documenti: Messaggio Inps 4653/2022

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