Fondo Garanzia TFR, Domande solo per via telematica

Vittorio Spinelli Sabato, 14 Aprile 2018
Entro sei mesi le domande di ammissione da parte delle banche che hanno concesso prestiti con cessione del TFR agli interventi tutelati dal Fondo di Garanzia saranno possibili solo attraverso il canale telematico.
Le aziende operanti nel settore del credito al consumo che hanno concesso ai lavoratori prestiti con cessione del TFR in garanzia dovranno presentare la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il TFR direttamente online tramite il portale Inps. Lo precisa l'Inps nel messaggio numero 1627/2018 in cui l'Istituto indica il superamento della presentazione delle domande in formato cartaceo da parte degli istituti finanziari.

Il fondo Garanzia TFR

Come è noto poiché il trattamento di fine rapporto, annualmente maturato, rappresenta un credito per il dipendente, è necessario che questo abbia la certezza di poter recuperare il suo credito, anche in caso di insolvenza del datore di lavoro in caso di fallimento o di avvio delle procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria eccetera). Per far fronte a questa necessità il legislatore con l'articolo 2 della legge 297/1982 ha istituito un apposito fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto. Tale fondo, che si alimenta con un contributo posto a carico del datore di lavoro, è gestito per la generalità dei lavoratori dipendenti, dall'Inps, con eccezione dei giornalisti per i quali interviene l'Inpgi. Il fondo di garanzia interviene limitatamente al trattamento di fine rapporto e non anche all'indennita' di anzianità maturata prima del 31 maggio 1982. Il pagamento da parte del fondo riguarda pure i crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei 12 mesi precedenti la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate, oppure la data di inizio dell'esecuzione forzata o del provvedimento di messa in liquidazione ovvero ancora la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa. In tal caso il pagamento da parte del fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento di Cig al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali.

Domanda telematica anche per le aziende del credito

La domanda telematica di ammissione al Fondo di Garanzia è stata sino ad oggi possibile solo nei confronti dei lavoratori e dei loro eredi (che possono peraltro avvalersi anche dei patronati e del contact center multicanale dell'Inps). Mentre le aziende del settore bancario che hanno concesso prestiti con garanzia del TFR possono accedere all'intervento del Fondo di Garanzia presentando la domanda con il modello cartaceo.

A completamento del processo di telematizzazione l’Inps ha realizzato un apposito servizio che consente di presentare la domanda di intervento del Fondo tramite WEB anche alle aziende operanti nel settore del credito al consumo che hanno concesso ai lavoratori prestiti con cessione del TFR in garanzia, nonché ai soggetti che siano ad esse subentrate con diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore.  Il servizio è disponibile sul sito dell’Istituto, nella sezione “Utenti” >”Banche ed Istituti finanziari”.  L’accesso al servizio è consentito previa autenticazione attraverso l’utilizzo delle seguenti credenziali: a) PIN dispositivo dell’INPS; b) CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 117/04 o mediante altro dispositivo (smart card, chiavetta USB) contenente “certificato digitale di autenticazione personale” rilasciato da apposito ente certificatore rispondente agli standard definiti per la CNS; c) Credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, rilasciata da uno dei gestori accreditati da AgID.  Per accedere al servizio, i soggetti incaricati dalle aziende tramite specifica procura dovranno richiedere l’abilitazione presentando il mod. MV61 (allegato al messaggio) ad una qualsiasi Struttura territoriale INPS.

Periodo transitorio

Per consentire alle aziende ed ai soggetti aventi titolo di adeguarsi alla nuova modalità operativa, è previsto un periodo transitorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione del messaggio citato, nel corso del quale sarà ancora possibile inoltrare la domanda in formato cartaceo. Al termine di detto periodo, l'Inps informa che il canale telematico diventerà l’unica modalità di presentazione della domanda e, pertanto, le richieste trasmesse con modalità differente saranno considerate improcedibili.

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Documenti: Messaggio inps 1627/2018

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