In Gazzetta Il DL sul lavoro e crisi Aziendali. Ecco cosa cambia

Nicola Colapinto Giovedì, 05 Settembre 2019
Pubblicato ieri in Gazzetta il decreto legge sulla tutela del lavoro e sulle crisi aziendali. Crescono le tutele per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps. 
A distanza di quasi un mese dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il DL 101/2019 contenente misure urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Il provvedimento era stato licenziato dal precedente Governo prima della pausa estiva con l'obiettivo di rafforzare la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori, come riders, lavoratori disabili, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.

Gestione dei Parasubordinati

Tra le novità principali l'estensione delle tutele ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale potrà essere concesso a condizione risulti versata una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile (sono tre attualmente). Inoltre, viene raddoppiata la misura dell’indennità di degenza ospedaliera. Si alleggeriscono, inoltre, i requisiti contributivi per l'accesso alla Dis-Coll: i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potranno fruire della DIS-COLL, in caso di perdita involontaria della propria occupazione, purchè risulti essere stato versato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno 1 mese di contribuzione (sono tre attualmente).

Validita' DSU

Modifiche anche per la validità della DSU. Il DL conferma quanto già previsto dall'articolo 4-sexies del DL 34/2019 secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (quindi, nel 2020 il riferimento è al 2018 sia per redditi che per patrimoni). Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. In tal caso, è la novità inserita dal DL, l'aggiornamento potrà avvenire mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino a fine anno si proseguirà con le regole vigenti, per cui le Dsu presentate entro il 31 dicembre 2019 restano valide fino al 15 gennaio 2020 mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente).

Crisi Aziendali

Tra le altre novità, il decreto legge introduce un'agevolazione per salvaguardare l'occupazione nelle grandi imprese con più unità produttive sul territorio nazionale, di cui almeno una sita in area di crisi industriale complessa (norma salva Whirlpool). L'incentivo consiste nell'esonero dal pagamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso alla cassa integrazione salariale (in misura del 9/12/15% in base alla durata di 52/104 o più settimane dell'intervento), al ricorrere delle seguenti condizioni: a) le imprese appartengono al settore della fabbricazione di elettrodomestici; b) hanno unità produttive nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, e occupano più di 4 mila lavoratori; c) abbiano stipulato un contratto di solidarietà finalizzato al mantenimento dell'occupazione tramite la riduzione concordata dell'orario di lavoro avviata nel corrente anno 2019 per almeno 15 mesi.

In considerazione delle particolari condizioni di crisi occupazionale, si prevede che la Regione Sardegna possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro nell’anno 2019, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio; la Regione Sicilia possa destinare ulteriori 30 milioni di euro nell’anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio.

Riders

Un'ampia parte del Decreto interessa poi i cd. riders, cioè i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali. A tal fine il DL prevede che i lavoratori al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato hanno diritto ad essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente; alla retribuzione a base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. E’ ogni caso obbligatoria la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

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Documenti: Gazzetta Ufficiale DL 101/2019

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