Indennizzi COVID-19, Altri 1.000 euro solo per le categorie più svantaggiate

Vittorio Spinelli Lunedì, 31 Agosto 2020
I chiarimenti in un documento Inps dopo l'entrata in vigore del DL 104/2020. Fuori i collaboratori e i professionisti con partita iva.
Ok al nuovo bonus covid-19 da 1.000 euro. Ma ne potranno beneficiare solo i settori più svantaggiati, tra cui i lavoratori stagionali e i lavoratori impiegati a tempo determinato del turismo e del settore termale, gli intermittenti, gli incaricati delle vendite a domicilio, gli autonomi occasionali, i lavoratori dipendenti dello spettacolo. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 3160/2020 pubblicato l'altro giorno ad illustrazione delle principali novità apportate dal DL 104/2020 (DL "Agosto") in materia di benefici economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Categorie incluse

Il DL 104/2020 ha riconosciuto una ulteriore indennità economica pari a 1.000 euro completamente esentasse in favore di parte delle categorie di lavoratori subordinati ed autonomi che già nei mesi scorsi hanno beneficiato dei cd. bonus covid 19 (600 euro per marzo e aprile e 1.000 euro per maggio).

Nello specifico l'indennità viene riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (anche in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. 

Il medesimo beneficio economico è attribuito inoltre: a) ai lavoratori stagionali impiegati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; c) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. Il beneficio è riconosciuto a condizione che per tali contratti siano iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 di almeno un contributo mensile; d) agli incaricati delle vendite a domicilio, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori a tempo determinato

L'indennità viene riconosciuta, ancora, ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (categoria che solo recentemente ha beneficiato del bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio). L'indennizzo di 1.000 euro è riconosciuto a coloro che possano fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: 1) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 2) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 3) assenza di titolarità - alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 - di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dello Spettacolo

L'indennizzo di 1.000 euro è corrisposto, infine, a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019; la medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Esclusi

L'Inps evidenzia che, rispetto al novero di beneficiari dell'indennità Covid per i mesi da marzo a maggio (decreti Cura e Rilancio Italia), non sono stati confermati destinatari dell'indennità 1.000 euro: liberi professionisti con partita Iva; collaboratori coordinati e continuativi; lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps; lavoratori del settore agricolo.

Non serve una nuova domanda

Coloro che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda: l'INPS procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti introdotti dal DL Agosto. Scadono, invece, il 31 agosto i termini per presentare le domande di indennità relative alle mensilità precedenti (marzo, aprile e maggio) per tutte le categorie di lavoratori inclusi nei bonus covid-19.

Lavoratori Marittimi

Serviranno invece apposite istruzioni dall'Inps per la presentazione delle istanze di accesso relative all'indennità di 600 euro in favore dei lavoratori marittimi per i mesi di giugno e luglio 2020 (art. 10 del DL 104/2020).

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Documenti: Messaggio Inps 3160/2020

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