Infortuni sul Lavoro, ecco gli importi dei benefici per il 2015

Davide Grasso Giovedì, 24 Settembre 2015
Il provvedimento stabilisce gli importi da erogare alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.  
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, il Decreto 9 luglio 2015, con la determinazione, per l’esercizio finanziario 2015, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. 

Il Fondo, com'è noto, eroga una prestazione una tantum in favore delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per eventi avvenuti tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2015 che abbiano comportato il decesso del lavoratore. L'importo della prestazione "una tantum" è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei superstiti aventi diritto: è pari a 3mila euro se c'è un solo superstite, 7mila euro se i superstiti sono due, 10.500 euro se sono tre e 17mila euro se i superstiti sono piu' di tre. Per superstiti si intendono il coniuge; i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al 18° anno di età, fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26° anno di età se studenti universitari, finché dura l'inabilità nel caso di maggiorenni inabili. In mancanza di coniuge e figli sono equiparata ai superstiti sono i genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto.

I soggetti beneficiari della prestazione una tantum sono sia i superstiti di lavoratori assicurati ai sensi del DPR 112 del 1965 sia quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (L. n. 493/99). La domanda per l'una tantum può essere presentata da uno solo dei superstiti aventi diritto, redatta su apposito modulo presso la Sede Inail competente per domicilio del lavoratore deceduto, per quanto riguarda il Settore Navigazione, va presentata presso la sede compartimentale, tramite: sportello sede competente, posta ordinaria, Pec ( posta elettronica certificata.

Si ricorda che la prestazione "una tantum" non è soggetta a tassazione (IRPEF); non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari ed è cumulabile con altre forme di sostegno economiche previste in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.

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Documenti: Decreto 9 luglio 2015

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