Lavoratori Domestici, Indennità di 500 euro per Aprile e Maggio

Nicola Colapinto Domenica, 24 Maggio 2020
La misura è contenuta nel DL Rilancio. Riguarda i soggetti con rapporto di lavoro in essere al 23 febbraio 2020 non conviventi con il datore di lavoro.
Indennizzo COVID-19 esteso anche per colf e badanti. Ai lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020 sarà riconosciuta sia per Aprile che per Maggio un'indennità di 500 euro esenti dal prelievo fiscale. Lo prevede l'articolo 85 del DL 34/2020 (Decreto Legge "Rilancio") con lo stanziamento di 460 milioni di euro per il 2020. La platea era stata, infatti, esclusa dai precedenti indennizzi Covid-19.

Requisiti

L'indennizzo si rivolge ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o piu' contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro. L'indennizzo vale 500 euro al mese per aprile e maggio 2020 e non è cumulabile con le indennità da COVID-19 da 600 euro eventualmente chieste ad altro titolo (professionisti, co.co.co, stagionali, agricoli, lavoratori dello spettacolo, occasionali, incaricati delle vendite a domicilio eccetera). L'indennita' non spetta altresi' ai percettori del reddito di emergenza ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza (in tale ipotesi è prevista un'integrazione dell'RdC sino a 500 euro al mese sia ad Aprile che a Maggio ove l'importo dell'RdC sia inferiore a tale cifra); nè ai titolari di pensione (diretta si presume) ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità nonché ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Domande

Le domande di accesso all'indennità potranno essere presentate telematicamente all'Inps oppure tramite un patronato. Per la misura è previsto un vincolo di bilancio pari a 460 euro milioni di euro per il 2020: ove dal monitoraggio delle domande presentate all'Inps emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti concessori e l'Inps non potrà prenderne in considerazione di nuove.

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