Disco verde all'esonero contributivo per le domestiche neo mamme

Sabato, 29 Aprile 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps. I datori di lavoro dovranno presentare apposita domanda all'ente di previdenza per essere autorizzati alla fruizione dello sgravio del 50% delle ritenute contributive applicate in busta paga da restituire alle domestiche.

Via libera dell’Inps allo sgravio contributivo del 50% per le lavoratrici domestiche al rientro dalla maternità. I datori di lavoro potranno richiedere, per conto delle domestiche, il rimborso del 50% della contribuzione se il rientro al lavoro è avvenuto entro il 31 dicembre 2022. Lo spiega l'Inps nel messaggio 1552/2023 con il quale detta istruzioni per l’attuazione dell’incentivo riconosciuto dall’articolo 1, co. 137 della legge n. 234/2021.

La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha introdotto uno sgravio contributivo nella misura del 50% per le lavoratrici madri dipendenti che sono rientrate al lavoro tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022 al termine del congedo obbligatorio di maternità. Lo sgravio dura per un anno e non comporta effetti negativi sulla misura della pensione (è invariata l’aliquota di computo pensionistica). L’Inps ha già regolato l’assetto dell’incentivo con la Circolare n. 102/2022. Ora fornisce le istruzioni per le collaboratrici domestiche, anch’esse beneficiarie dello sgravio.

Le domande

In particolare spiega che sono i datori di lavoro a dover richiedere all'Inps, per conto della domestica, il riconoscimento dello sgravio, con domanda da inoltrare tramite il portale istituzionale Inps. La domanda, e quindi lo sgravio, precisa l'Inps, può essere presentate solo se il rientro è avvenuto effettivamente entro il 31 dicembre 2022. Le possibili cause di posticipo del rientro (per esempio: ferie, malattia, permessi retribuiti), se collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, procrastinano la decorrenza dell'esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro sia avvenuto entro il 31 dicembre 2022.

Se la domanda è accolta il datore di lavoro è esonerato dal versamento del 50% del contributo a carico delle lavoratrici (variabile, si ricorda, tra 0,25 e 0,13 euro orarie in misura piena). Per i trimestri per i quali sia stata già pagata la contribuzione in misura piena, l'Inps prevede il rimborso al datore di lavoro del 50% della ritenuta contributiva da restituire alla lavoratrice. A tal fine va fatta la seconda domanda in via telematica (circolare 170/2011). Siccome attualmente sono spirati i termini di versamento di tutti i trimestri dell'anno 2022 e anche del primo trimestre 2023 il rimborso è l’unica via per recuperare lo sgravio.

Documenti: Messaggio Inps 1552/2023

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