Pensioni, Ecco i contributi dovuti nel 2023 per Colf e badanti

Venerdì, 03 Febbraio 2023
Il contributo previdenziale garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Aggiornati i contributi previdenziali ed assistenziali per i collaboratori domestici nel 2023. Lo rende noto l'Inps con la Circolare n. 13/2023 con la quale l'ente previdenziale aggiorna come di consueto le somme dovute per la copertura degli oneri contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 per i datori di lavoro che impiegano a tempo determinato o indeterminato lavoratori domestici. L'aggiornamento segue l'adeguamento dei valori all'inflazione che lo scorso anno ha registrato un + 8,1% definitivo e, pertanto, tutti gli importi sono rivisti al rialzo.

I contributi, com'è noto, sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in quanto vengono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l'orario, invece, è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate. Altra differenza rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti sta nel fatto che le aliquote di contribuzione sono inferiori: l'aliquota IVS di finanziamento della gestione è infatti pari allo 17,4275% della retribuzione contro il 33% della generalità degli altri assicurati. A tale aliquota va aggiunto il contributo Aspi (che è superiore per i datori  non soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari) la tutela Inail e il Fondo per il TFR. Complessivamente l'aliquota su cui si versano i contributi è pari al 19,9675% della retribuzione convenzionale oraria come articolata nella tavola sottostante. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell'Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40 per cento. 

La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l'eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale - che garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività eccetera).

Lavoratrici madri

Quest’anno anche le lavoratrici madri impiegate in rapporti di lavoro domestico beneficiano della decontribuzione al 50% se rientrate al lavoro entro il 31 dicembre 2022. Il beneficio, previsto dall’articolo 1, co. 137 della legge n. 234/2021, è riconosciuto per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, senza alcun effetto negativo dal punto di vista previdenziale. Pertanto è destinato a produrre effetti anche sulle retribuzioni di competenza dell’anno 2023 (in tabella la ripartizione). L’Inps aveva fornito istruzioni in merito con la Circolare n. 102/2022. Ora aggiunge che per i datori di lavoro domestici sarà a breve messo a disposizione un apposito servizio per la presentazione della domanda di esonero.

Il Versamento Trimestrale. Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento. L'ultima scadenza utile per il pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre (gennaio-marzo), sarà dunque il 10 aprile 2023 (termine che slitta di un giorno perché è lunedì dell’Angelo). In caso di conclusione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

I datori di lavoro possono effettuare il pagamento mediante una delle seguenti modalità: 1) direttamente online tramite il portale dei pagamenti, con la modalità online pagoPA, con carta di credito, carta di debito oppure conto corrente bancario; 2) utilizzando l’avviso di pagamento pagoPA generato online tramite il portale dei pagamenti all’interno della sezione lavoratori domestici (pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per uniformare tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione).

Documenti: Circolare Inps 13/2023

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