Lavoro Accessorio, nessun taglio della Naspi se il compenso non supera i 3mila euro

Nicola Colapinto Mercoledì, 14 Ottobre 2015
Fino a 3 mila euro all'anno le prestazioni di integrazione o sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro accessorio.
 Le prestazioni di integrazione o sostegno al reddito sono cumulabili con i voucher entro un tetto di 3mila euro. Fino a tale limite in altre parole, le indennità di mobilità, di disoccupazione e di cig possono percepirsi anche se si svolge un'attività remunerata con i voucher. E' quanto precisa l'Inps nella circolare n. 170/2015 sulla disciplina del lavoro accessorio introdotta dal decreto legislativo 81/2015.

I voucher. L'art. 48 del dlgs n. 81 del 2015, ricorda innanzitutto l'Inps, stabilisce che, dal 25 giugno, per prestazioni di lavoro accessorio s'intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi netti superiori a 7 mila euro nel corso di un anno civile (ossia 9.333 euro lordi, cioè al valore nominale di voucher); e che, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, queste attività possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi netti non superiori a 2 mila euro, sempre nell'anno civile (2.693 euro lordi).

Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente attraverso modalità' telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni orari è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more dell’emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro; nel solo settore agricolo il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più' rappresentative sul piano nazionale. 

I limiti. In particolare, per quanto riguarda l'indennità di mobilità, dal 1° gennaio 2015 questa prestazione è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità l'importo che garantisce al lavoratore la retribuzione piena (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e dalla circolare Inps n. 229 del 1996). 

Situazione analoga per Naspi e Cassa Integrazione Guadagni. La prima è pienamente cumulabile con i voucher purchè il loro importo non superi i 3 mila euro netti annui. Oltre e sino a 7mila euro la Naspi è ridotta di un importo pari all'80% del valore del voucher. Anche per Cigo e Cigs l'importo sino a 3mila euro è pienamente cumulabile mentre la parte eccedente e sino a 7mila euro vigono i criteri ordinari di cumulabilità parziale delle prestazioni.

Occhio inoltre alle dichiarazioni. Oltre i 3 mila euro, infatti, la possibilità di continuare a percepire, insieme ai voucher, l'indennità a sostegno del reddito è vincolata alla presentazione all'Inps di apposita dichiarazione di inizio attività di lavoro accessorio. Nel caso dell'indennità di mobilità, la dichiarazione va fatta entro cinque giorni dall'avvio dell'attività con i voucher; nel caso di beneficiari di Naspi, invece, la comunicazione va fatta entro un mese dall'inizio del lavoro accessorio ovvero, se questo era preesistente, dalla presentazione della domanda di Naspi. Nel caso d'integrazione salariale, invece, la comunicazione è preventiva: va fatta prima di superare il limite di 3 mila euro. 

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