Lavoro, Assegno di disoccupazione anche per assegnisti e dottorandi

Davide Grasso Martedì, 25 Luglio 2017
L'Inps illustra le novità in vigore dal 1° luglio con la legge sul lavoro autonomo. Le domande dei lavoratori che hanno concluso il rapporto tra il 1° ed il 19 luglio potranno essere presentate sino al 25 settembre 2017. 
L'indennizzo contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps diventa strutturale e viene esteso, dagli eventi di disoccupazione a partire dal 1° luglio 2017, anche agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio alla conclusione del rapporto lavorativo. Lo stabilisce l'Inps nella Circolare 115/2017 in cui illustra le novità introdotte dalla legge sul lavoro autonomo (legge 81/2017).

La Dis-Coll, l'indennità di disoccupazione introdotta dal Jobs Act dal 2015, che già è stata prorogata con il decreto legge milleproroghe sino al 30 giugno 2017 coprirà dunque anche gli eventi di disoccupazione involontaria successivi alla predetta data in via strutturale. Non cambiano, invece, le altre caratteristiche della prestazione: il lavoratore dovrà trovarsi in stato di disoccupazione e vantare almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente alla disoccupazione e la data di disoccupazione. 

La nuova platea dei destinatari

A seguito della novella apportata dalla legge sul lavoro autonomo sono destinatari della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché - esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 - gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Rientrano nell’ambito della tutela anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni mentre continuano a risultare esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica ed, ovviamente, i titolari di partita iva. A tal fine, l'Inps, ribadisce che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla sua chiusura per poter accedere al beneficio.  

Il requisito di esclusività di iscrizione alla gestione

Uno dei principali chiarimenti che fornisce l'Inps riguarda il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata, condizione necessaria, come detto, per conseguire la prestazione. In linea generale l'Istituto ricorda che occorre riferirsi all'aliquota di finanziamento pagata dal collaboratore che deve risultare pari al 32,72% (+ un ulteriore 0,51%). Oltre a tale requisito è necessario però accertare anche che non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale, ad esempio, un rapporto di lavoro subordinatoLaddove infatti  – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL - l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

Ciò ha riflessi anche sulla possibilità di conseguimento del beneficio. L'Inps produce al riguardo l'esempio di un assicurato che nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 ha un contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro. In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del requisito per il diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017. Cioè solo il periodo in cui non c'è sovrapposizione temporale di attività lavorativa. 

Cresce l'aliquota contributiva

L'estensione della prestazione in favore degli assegnisti e dottorandi viene finanziata tramite un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'aliquota di finanziamento della gestione separata per i collaboratori iscritti in via esclusiva diventa, pertanto, più cara schizzando dal precedente 32,72% al 33,23% in attesa di raggiungere il 34,23% nel 2018 a seguito del complemento degli aumenti previsti dalla legge Fornero. Nulla cambia per i lavoratori non iscritti in via esclusiva alla gestione o già titolari di pensione: nel loro caso l'aliquota resta ferma al 24%. 

Domande entro il 25 Settembre 2017
L'istituto ricorda che le domande di accesso alla prestazione devono essere prodotte esclusivamente per via telematica entro 68 giorni, a pena di decadenza, dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio intercorse tra la data del 1° luglio 2017 e il 19 luglio 2017, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre da tale ultima data. Pertanto i lavoratori in questione avranno tempo sino al 25 Settembre 2017 per produrre l'istanza.

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Documenti: Circolare Inps 115/2017

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