Lavoro autonomo occasionale, Scatta la comunicazione obbligatoria. Ecco cosa cambia

Mercoledì, 12 Gennaio 2022
I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dopo l'ampliamento degli obblighi dichiarativi contenuto nel dl n. 146/2021. La novità riguarda tutti i contratti attivati dal 12 gennaio 2022. Per quelli in corso all'11 gennaio l'adempimento va effettuato entro il 18 gennaio.

Scatta la comunicazione obbligatoria per i lavoratori autonomi occasionali. In attesa che il ministero del lavoro aggiorni le procedure, l'adempimento potrà essere assolto con semplice e-mail, non pec, prima dell'inizio della prestazione come si desume dalla lettera d'incarico.  Lo spiega l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 29/2022 in cui illustra le coordinate del nuovo obbligo introdotto dall'articolo 13 del dl n. 146/2021 convertito con la legge n. 215/2021 finalizzato ad «attività di monitoraggio e contrasto di forme elusive» nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Destinatari

L'obbligo è previsto all'interno della disciplina sulla «sospensione dell'attività di impresa» per cui, spiega l'Inl, interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi, pertanto, studi, associazioni, enti morali eccetera).

Riguarda i «lavoratori autonomi occasionali», ossia i lavoratori inquadrabili nell'art. 2222 del codice civile riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986. Non riguarda, invece, le collaborazioni coordinate e continuative (peraltro già oggetto di comunicazione obbligatoria); i rapporti occasionali (ex voucher); le professioni intellettuali (salvo trattasi di attività non corrispondenti a quelle esercitate in regime IVA); i rider che svolgono attività di lavoro autonomo.

Tempistiche

L'obbligo scatta per i contratti di lavoro autonomo occasionale attivati dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 215/2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso all'11 gennaio 2022. Entro il 18 gennaio vanno trasmesse le comunicazioni obbligatorie per i contratti avviati dal 21 dicembre e cessati entro il 10 gennaio 2022 e per quelli in corso all'11 gennaio 2022.  Per i rapporti avviati successivamente all'11 gennaio 2022, la comunicazione andrà eseguita prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Le modalità

La comunicazione obbligatoria va inviata all'ispettorato territoriale competente in ragione del luogo in cui viene svolta la prestazione, tramite SMS o posta elettronica e comunque con le stesse modalità già in uso per i rapporti di lavoro intermittente. Nelle more dell'aggiornamento degli applicativi in uso, anche per semplificare gli adempimenti, la comunicazione può essere assolta con l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, non pec, di ciascun ispettorato (elenco disponibile su internet e in allegato alla nota prot. n. 29/2022).

I contenuti

La comunicazione, in forma libera nel corpo dell'e-mail, senza allegati, deve avere questi contenuti minimi, in mancanza dei quali sarà considerata omessa: dati di committente e prestatore; luogo della prestazione; sintetica descrizione dell'attività; data inizio e presumibile arco temporale entro cui potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio: 1 giorno, una settimana, un mese). Se l'opera o servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario fare una nuova comunicazione. Infine, è obbligatorio indicare il compenso se stabilito al momento dell'incarico.

E' possibile sempre annullare o modificare una comunicazione già trasmessa in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

La violazione è sanzionata in misura pari da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione obbligatoria. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Alla sanzione, conclude l'Inl, non si applica la procedura di diffida, prevista in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

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