Lavoro, Cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori (e settori)

Bernardo Diaz Giovedì, 19 Marzo 2020
I contenuti del decreto legge "Cura Italia". Per tutti i dipendenti arrivano 9 settimane di cassa integrazione in deroga. Rafforzata anche la cassa integrazione ordinaria.
Il Decreto legge "Cura Italia" rafforza gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti in tutta Italia. La prima novità riguarda la cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario di solidarietà per le quali si prevede l'introduzione di una causale specifica per l'emergenza. L'articolo 19 del decreto legge 18/2020 prevede che le aziende che sospendono o riducono l'attività per l'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 possono richiedere la cigo o l'assegno ordinario ai fondi di solidarietà, compreso il Fis gestito dall'Inps (che riguarda le aziende con più di cinque dipendenti ricadenti in settori per i quali non risulta costituito alcun fondo bilaterale), per il periodo temporale intercorrente dal 23 febbraio al 31 agosto fino a massimo nove settimane. Per snellire le domande è stabilita una procedura semplificata che dispensa gli interessati dai vincoli sui termini, sui limiti alla fruizione e su informazione e consultazione sindacale (in alternativa è previsto che venga svolta, anche in via telematica, entro tre giorni successivi alla richiesta).

In merito ai beneficiari, è sufficiente che risultino dipendenti al 23 febbraio 2020 mentre non si tiene conto del requisito di anzianità (90 giorni). La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione attività. Per l'assegno ordinario al Fis è vincolate la modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps. La procedura semplificata si applica anche ai fondi di solidarietà bilaterali, inclusi quelli del Trentino e dell'Alto Adige. I fondi disponibili sono pari a 1.347,1 milioni di euro.

Aziende in CIGS o in FIS

Gli articoli 20 e 21 del DL 18/2020 consente alle aziende che al 23 febbraio hanno in corso periodi di Cigs o di assegno di solidarietà erogato dal FIS, di optare per la nuova cigo o per l'assegno ordinario, per un massimo di nove settimane, in sostituzione della CIGS o dell'assegno di solidarietà che viene sospesa. La richiesta può avvenire anche per gli stessi lavoratori beneficiari della Cigs o dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro. Anche in tal caso, vale la procedura semplificata. I fondi disponibili sono pari a 338,2 milioni di euro.

La cassa integrazione in deroga

Per i datori di lavoro non rientranti nel perimetro di applicazione della CIG l'articolo 22 del DL 18/2020 prevede la concessione della cassa integrazione in deroga, sempre per un massimo di 9 settimane. Lo strumento abbraccia tutti i datori di lavoro del privato, anche con un solo dipendente, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi (Diocesi, parrocchie), con la sola esclusione del lavoro domestico. La gestione è affidata alle regioni e province autonome, che possono riconoscere la Cigd per periodi massimi di nove settimane in conseguenza dell'emergenza, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (l'accordo non è necessario per le aziende che occupano fino a cinque dipendenti). Le domande, pertanto, si presentano a regioni e province autonome, mentre il trattamento è erogato direttamente dall'Inps ai lavoratori. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa utile sia fini del diritto che della misura della pensione e i relativi oneri accessori. La Cigd, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.I fondi disponibili sono pari a 3.293,2 milioni di euro.

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