Lavoro, Via libera allo sgravio per le assunzioni di under 36

Valerio Damiani Venerdì, 08 Ottobre 2021
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo il primo disco verde da parte dell'Ue per le assunzioni nel 2021. Sgravio per 500 euro al mese per tre anni (quattro nelle regioni del meridione).

I datori di lavoro potranno recuperare lo sgravio contributivo per l'assunzione (o la trasformazione del rapporto di lavoro) a tempo indeterminato di giovani under 36 a partire dal mese di gennaio 2021 nelle denunce contributive relative ai mesi da settembre (termine invio telematico: 31 ottobre) a novembre (termine invio telematico: 31 dicembre). Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 3389/2021 dopo che l'UE ha dato il primo ok in relazione alle assunzioni avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.

L'identikit dello sgravio

La legge di bilancio 2021 ha riconosciuto nel biennio 2021/2022 uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi dei datori di lavoro che procedono all'assunzione a tempo indeterminato di giovani che alla data di assunzione incentivata non hanno compiuto il 36° anno di età. L'incentivo spetta nel limite di 6.000 euro annui, la soglia, pertanto, è di 500 euro (6.000/12) mensili e, per i rapporti instaurati e risolti nel mese, di 16,12 euro (500/31) per giorno.

L'incentivo spetta per 36 mesi che salgono a 48 se la nuova assunzione avviene in una sede o unità produttiva nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna). 

L'incentivo spetta anche per le trasformazione di rapporti a termine a tempo indeterminato ed è fruibile da tutti i datori di lavoro del settore privato (purché non operanti nel settore finanziario) compresi gli agricoli e, più in generale, i non imprenditori. L'Inps ha regolato l'assetto dell'incentivo con la Circolare n. 56/2021.

Fruizione al via

La Commissione europea il 16 settembre 2021 ha autorizzato la fruizione dell'esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework (per quelle ricadenti nel 2022 il debutto è rinviato ad una ulteriore disco verde UE).

Di conseguenza l'INPS spiega che i datori di lavoro possono fruire dello sgravio a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021 (termine di invio telematico: 31 Ottobre 2021 che slitta al 2 novembre per le festività) il cui termine di pagamento è fissato per il 16 ottobre (che slitta al 18 ottobre perché è sabato). Nei flussi di competenza di settembre, ottobre e novembre 2021 i datori di lavoro possono anche recuperare le quote di sgravio pregresse (cioè da gennaio ad agosto 2021).

Come di consueto i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Limiti alla cumulabilità

L'Inps ribadisce, inoltre, che il beneficio non è cumulabile con altri incentivi fruiti nel medesimo lasso temporale tra cui, in particolare, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, nonché con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 (c.d. bonus rosa) e la c.d decontribuzione SUD.

Documenti: Messaggio Inps 3389/2021

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