Legge 104, Permessi orari anche in smart working

Bernardo Diaz Giovedì, 29 Aprile 2021
I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Fruibilità ad ore ammessa anche durante lo smart working se il lavoratore ritenga non modulabile il lavoro con le proprie esigenze personali.
Non c'è incompatibilità nella fruizione dei permessi orari previsti dalla legge n. 104/1992 con lo smart working. Anche se tale fruizione risulta difficile se il lavoratore ritiene che le esigenze personali non sono compatibili con l'organizzazione di lavoro agile egli ne può fruire anche ad ore. Lo precisa l'ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 7152/2021, rispondendo alle perplessità della Cgil (funzione pubblica) in merito alla presunta incompatibilità sostenuta dall'Inl.

Se da un lato, infatti, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata - e dunque la possibilità di fruirne - ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile. Diversamente, ove si ritenga che l’esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario. Questa interpretazione, conclude l'Inl, è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro. Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso.

Emersione di rapporti di lavoro a tempo determinato irregolari

Con la nota n. 2512/2021 l'Inl risponde, inoltre, ad un quesito posto dalle organizzazioni sociali in merito alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, oggetto di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 103 del dl n. 34/2020 (c.d. sanatoria), nelle more del perfezionamento delle procedure di emersione. In particolare, si tratta dell’ipotesi in cui sia stata dichiarata l’emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e, in attesa della convocazione presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione, sia spirato il termine finale del rapporto medesimo.

Rinviando alla nota del Ministero dell'Interno n. 3020/2021 l'Inl spiega che in tal caso la procedura di emersione potrà proseguire nell’eventualità in cui il datore di lavoro manifesti la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore (con il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione). Ciò anche se un diverso datore di lavoro si renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno. Ove, invece, il datore di lavoro non abbia né l’intenzione di voler prorogare il rapporto, né di voler nuovamente assumere il lavoratore la procedura di emersione non potrà proseguire.

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