Naspi, Le domande di disoccupazione saranno precompilate

Vittorio Spinelli Sabato, 24 Febbraio 2018
Lo comunica l'Inps per semplificare l'invio delle domande  di disoccupazione involontaria per i cittadini. Il servizio parte in forma sperimentale. 
Le domande di naspi saranno precompilate per semplificarne l'invio da parte dei cittadini. Lo ha comunicato ieri l'istituto di previdenza con un comunicato stampa. Da ieri, l'Inps ha dato il via alla sperimentazione di una modalità semplificata e personalizzata di presentazione della domanda.

Attraverso i dati disponibili nelle proprie banche dati, infatti, l'Inps individua tempestivamente i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l'occupazione e mette a loro disposizione sul portale istituzionale, nell'Area MyINPS, il link per l'accesso diretto alla domanda di Naspi precompilata. La domanda, opportunamente integrata con le informazioni in possesso del lavoratore, consentirà, in presenza di tutti i requisiti di legge, l'accesso all'indennità. Il nuovo servizio, conclude l'Inps, sarà esteso gradualmente alla generalità degli assicurati con contratto di lavoro dipendente cessati involontariamente dal lavoro. 

A chi spetta la naspi nel 2018

Per effetto della Riforma del Jobs Act che ha riformato gli ammortizzatori sociali la Naspi può essere erogata nei confronti dei lavoratori privati dipendenti (con l'esclusione dei lavoratori agricoli per i quali resta in vigore la speciale disoccupazione agricola) e dei lavoratori a tempo determinato del settore pubblico. La prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria; b) almeno 13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione; c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. 

Con riferimento alla disoccupazione involontaria appare utile ricordare che possono fruire della Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (tra cui, in particolare, le lavoratrici madri), coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 604/1966, nonchè i licenziati per motivi disciplinari. Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa o di risoluzione consensuale dato che, in tale circostanza, la perdita del rapporto di lavoro non risulterebbe involontaria. 

L'importo

La misura della prestazione è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l'importo è pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti: 

1) se la retribuzione non supera i 1.208,15 euro mensili (dato da rivalutare annualmente), l'indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione; 

2) se supera i 1.208,15 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e la soglia 1.195. L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.314,3 euro mensili (dato da rivalutare annualmente). L'importo così determinato a decorrere dal quarto mese di fruizione si riduce del 3% ogni mese. La Naspi non ha durata prefissata; spetta, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione che risultano accreditate presso l'Inps a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni. Con riferimento alla durata quest'anno il legislatore non ha previsto alcuna norma di favore per gli stagionali che nei due anni precedenti avevano goduto di specifiche deroghe.  

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Approfondimenti: Lo strumento per simulare la durata e l'importo della Naspi

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