Naspi, Liquidazione Anticipata in due rate

Venerdì, 16 Gennaio 2026
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’approvazione definitiva della legge di bilancio per il 2026. L’incentivo all’autoimprenditorialità non sarà più erogato in unica soluzione.

I lavoratori dipendenti potranno fruire del congedo parentale fino al 14° anno dei figli (in luogo dei 12 anni) e l’incentivo all’autoimprenditorialità (la cd. liquidazione anticipata della Naspi) sarà corrisposta in due rate anziché in unica soluzione.  Sono alcune delle novità in materia di ammortizzatori sociali previste dalla legge di bilancio 2026 anticipate dall’Inps nella Circolare n. 1/2026. Tra le altre la proroga degli interventi di CIGS straordinari, cioè oltre i limiti di durata stabiliti dalla normativa di settore, nelle aree di crisi industriali complesse e a favore delle imprese con cessazione dell’attività produttiva.

Cassa Integrazione

L’Inps spiega che nel 2026 sono state rinnovate le seguenti misure:

  • Il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. La misura prevede l’erogazione di un’indennità al trattamento di CIGS per una durata massima di 12 mesi;
  • La destinazione di ulteriori 100 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (CIGS e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aeree di crisi industriale complessa;
  • La proroga dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive autorizzate all’utilizzo della CIGS appartenenti a imprese situate nelle aree di crisi industriale complessa;
  • La proroga per l’anno 2026 per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi; la misura può essere accompagnata da un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle predette imprese qualora vi siano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale;
  • La proroga della CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA;
  • La proroga al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili;
  • Il riconoscimento di un ulteriore periodo di CIGS, già previsto dall’articolo 42 del dl n. 75/2023 fruibile entro il 31 dicembre 2026, per le imprese con rilevanza economica strategica con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale;

Anche nel 2026, inoltre, permangono i seguenti interventi:

  • Il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Il trattamento spetta per un periodo massimo di 12 mesi;
  • L’intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale. Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso nei limiti massimi di durata dei trattamenti CIG, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. La misura coinvolge i datori di lavoro destinatari della CIGS che occupino almeno 15 dipendenti;
  • L’intervento di CIGS in deroga ai limiti di durata ordinari a favore delle imprese facenti parte di gruppi di imprese che complessivamente sul territorio italiano occupino almeno 1.000 dipendenti che al 27 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le parti sindacali e con il Ministero del Made in Italy diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione dei percorsi di reindustrializzazione;
  • L’intervento di CIGS in deroga ai limiti di durata ordinari a favore delle imprese di rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali. La durata del trattamento è pari a 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e 6 mesi per la causale crisi aziendale.

Congedo parentale

La legge di bilancio 2026, inoltre, estende l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti ampliando l’arco temporale per la fruizione dagli attuali 12 a 14 anni.

Restano invariati:

  • il limite massimo complessivo di 10 mesi tra i due genitori;
  • la ripartizione dei periodi:
    • madre: fino a 6 mesi;
    • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 in caso di utilizzo di almeno 3 mesi continuativi o frazionati;
    • genitore unico/affidatario esclusivo: fino a 11 mesi.

NASPI

L’Inps spiega, infine, che viene modificata la modalità erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, cioè l’anticipazione Naspi. Come noto l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La legge di bilancio 2026 prevede che l’ammontare dell’anticipazione verrà erogato in due rate:

  • la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo;
  • la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni), qualora questo intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente. L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.

Spettacolo

Un’altra novità concerne i requisiti per l’accesso all’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS). Dal 1° gennaio 2026 la misura è concessa a condizione che il reddito IRPEF nell’anno anteriore alla domanda non superi 35.000€ (in luogo dei precedenti 30.000€).

Viene inoltre previsto che il requisito delle giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per i soli attori cinematografici o dell’audiovisivo, è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al medesimo Fondo nell'anno precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda (in luogo delle 51 giornate maturate nell’anno antecedente alla domanda).

Documenti: Circolare Inps 1/2026

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