Naspi, Voucher interamente cumulabili sino a 3mila euro annui

Nando Pulvirenti Lunedì, 29 Agosto 2016
Fino a 3 mila euro all'anno le prestazioni di integrazione o sostegno al reddito sono cumulabili interamente con i redditi derivanti da lavoro accessorio.
Chi percepisce redditi da lavoro accessorio è agevolato nella percezione dell'indennità contro la disoccupazione. La regola generale in materia di cumulabilità della nuova assicurazione sociale per l'impiego con redditi da lavoro dipendente prevede, infatti, che il beneficiario del sostegno contro la disoccupazione può essere impiegato in rapporti di lavoro subordinato senza limiti di durata purchè il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (cioè circa 8mila euro annui).

Se il reddito è inferiore, il lavoratore mantiene il diritto alla prestazione, a condizione che, entro un mese dall'inizio dell'attività, comunichi all'Inps il ricavato annuo che prevede conseguireIn tale circostanza la prestazione viene diminuita di un importo pari all'80 per cento dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio delle attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione, se antecedente, alla fine dell'anno. La riduzione è oggetto di conguaglio d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Al fine di far conoscere all'Inps i redditi da lavoro percepiti il lavoratore deve dichiarare preventivamente all'istituto di previdenza l'entità dei redditi derivanti dalle predette attività lavorative. Il limite di 8mila euro può essere superato senza dar luogo a decadenza dalla prestazione contro la disoccupazione solo laddove il beneficiario risulti occupato in un contratto di lavoro subordinato di durata massima di 6 mesi. In tal caso l'assegno viene però sospeso per il periodo lavorativo in parola e riprende ad essere erogato alla scadenza del rapporto di lavoro. 

Lavoro Accessorio. La citata disciplina subisce però uno scostamento sensibile per quanto riguarda le prestazioni di lavoro accessorio. L'art. 48 del dlgs n. 81 del 2015, ha stabilito dal 25 giugno 2015, per prestazioni di lavoro accessorio s'intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi netti superiori a 7 mila euro nel corso di un anno civile (ossia 9.333 euro lordi, cioè al valore nominale di voucher); e che, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, queste attività possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi netti non superiori a 2 mila euro, sempre nell'anno civile (2.693 euro lordi). 

Ebbene in tal caso se i compensi annuali derivanti dalle predette attività di lavoro accessorio risultino non superiori ai 3mila euro l'importo dell'indennità di disoccupazione non subisce alcuna decurtazione, in deroga alla disciplina sopra citata. Nè in tal caso, il beneficiario, è tenuto a comunicare preventivamente il compenso all'Inps circa il reddito che presume percepire dalle predette attività. Una evidente semplificazione per il lavoratore. 

Discorso diverso qualora si superi il tetto dei 3mila euro annui. In tale circostanza torna ad applicarsi la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione. In tale ipotesi il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto quindi a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività. In particolare, secondo l'Inps, la suddetta comunicazione deve essere resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Messaggio inps 496/2016; Circolare Inps 142/2015

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati