Omesse ritenute, L'Inps avvia l'attività di notifica

redazione Giovedì, 16 Dicembre 2021
I chiarimenti in una nota dell'Istituto di Previdenza. Il datore di lavoro che provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione non sarà punibile con la sanzione penale né assoggettabile alla sanzione amministrativa.

Partita l'attività di notifica delle ordinanze-ingiunzioni nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano versato entro i termini le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Lo spiega l'Inps, con una nota diffusa ieri in cui avverte che, il datore di lavoro che provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione non sarà punibile con la sanzione penale né assoggettabile alla sanzione amministrativa.

Ai fini dell'estinzione della sanzione amministrativa, l'autore dell'illecito che non provvede al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro i successivi 60 giorni, l'importo della sanzione nella misura ridotta di 16.666 euro, pari alla terza parte del massimo della pena prevista di 50.000 euro. La sanzione minima è invece di 17.000 euro. Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato dal datore di lavoro in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero) ed entro lo stesso termine può essere richiesto il pagamento rateale da tre a trenta rate mensili.

L'istituto illustra poi la situazione normativa legata ai mancati versamenti: «il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016», spiega l'Inps, «ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti introdotto dal decreto legge 463/1983 (convertito con modificazioni dalla legge 638/1983), prevedendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione: reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a 10.000 euro annui (fattispecie di reato) e sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a 10.000 euro annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo)».

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