L'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 81/2015 disegna infatti uno scenario in cui le collaborazioni coordinate e continuative sono soggette a maggiori restrizioni rispetto al passato. Quelle che presentino le caratteristiche dell'organizzazione da parte del committente del luogo di svolgimento e della tempistica relativi all'adempimento della prestazione lavorativa ( cioè della etero-direzione) saranno assoggettate sempre alla disciplina del lavoro subordinato. Rimarranno genuinamente autonome, in sostanza, solo quelle collaborazioni in cui sia il collaboratore a decidere come, dove e quando lavorare. Il coordinamento, in altre parole, resta compatibile con l'autonomia del rapporto finché non travalica nella etero-direzione. Un sentiero molto stretto e pieno di insidie dato che qualsiasi collaborazione necessita di una qualche forma di coordinamento da parte del committente.
Ai committenti che non rispettano questi requisiti l'articolo 54 del Dlgs 81/2015 consente da quest'anno di sanare le irregolarità senza pagare sanzioni. Il salvagente potrà essere invocato a condizione che non siano stati accertati previamente illeciti a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all'assunzione stabilizzante dei collaboratori. Per attivare la sanatoria i committenti devono tuttavia rispettare precisi parametri. Innanzitutto deve sussistere la volontà di committenti e collaboratori di concludere, «con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro», atti di conciliazione. Cioè accordi transattivi da concludersi presso le organizzazioni sindacali; oppure, presso le direzioni territoriali del ministero del lavoro; o, ancora, presso le commissioni di certificazione istituite (per esempio, anche quelle istituite presso enti bilaterali).
Successivamente all'accordo, i lavoratori devono venire assunti a tempo indeterminato dall'azienda e mantenuti in attività per almeno dodici mesi. Durante tale periodo il lavoratore non può essere licenziato «salvo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo». In caso contrario il relativo licenziamento trascinerebbe con sé anche tutte le contestazioni e pretese pubbliche connesse alla posizione relative al passato. In definitiva, quindi, anche a seguito della soppressione improvvisa e necessitata di un ruolo o di una mansione aziendale occorrerà calcolare gli ulteriori effetti che ne potrebbero scaturire. I committenti che opteranno per la stabilizzazione potranno ottenere anche lo sgravio contributivo entro il tetto massimo di 3.250 euro annui prorogato con la recente legge di stabilità.
Le collaborazioni coordinate e continuative etero-dirette resteranno solo in 5 casi: se sono disciplinate da accordi collettivi stipulati con le confederazioni; se si tratta di prestazioni intellettuali svolte da professionisti iscritti ad albi professionali; di sindaci o componenti dei collegi o organi di controllo delle società; per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni; quelle in vigore nel settore pubblico in attesa che arrivi in porto la riforma della pubblica amministrazione. Al di fuori di queste specifiche ipotesi, dunque, la possibilità di stipulare contratti di collaborazione sarà molto più ristretta rispetto al passato.