Pensioni, Estesa la tutela previdenziale al socio della cooperativa artigiana

Nicola Colapinto Venerdì, 19 Febbraio 2021
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Se il socio ha instaurato un rapporto di lavoro autonomo con la cooperativa sarà iscritto alla gestione speciale dei lavoratori artigiani.
Più ampia la tutela previdenziale per i soci lavoratori delle cooperative artigiane. Saranno iscritti d'ufficio nella gestione artigiani anche tutti i soci che abbiano instaurato, ai sensi della legge n. 142/2001, un rapporto di lavoro autonomo con la cooperativa stessa. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 29/2021 in cui afferma l'estensione della tutela previdenziale all'esito di una ricognizione normativa e del parere conforme del Ministero del Lavoro.

Cooperativa Artigiana

Come noto la legge n. 443/1985 definisce l'imprenditore artigiano come "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”. In ipotesi di più lavoratori contitolari dell'impresa, l'obbligo assicurativo è posto a carico di ciascuno di essi. Quanto alla forma giuridica l'impresa artigiana può assumere la veste sia di ditta individuale che di società di persone o di capitali (solo srl) nonché cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Ne consegue che l’attività dell’impresa artigiana può pertanto svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

Per la regolarità del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, inoltre, è necessario il pieno rispetto della relativa disciplina, tra cui la sussistenza di due rapporti: quello «sociale» e quello di «lavoro». A tal fine l'articolo 1, co. 3 della legge n. 142/2001 prevede che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”. Il regolamento della cooperativa indica le tipologie dei diversi rapporti attraverso i quali la cooperativa intende conseguire lo scopo sociale attraverso il lavoro dei propri soci.

In particolare, devono essere indicate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato, e vi deve essere un richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato. Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano (art 2222 cod. civ.) dal quale deriva, per i motivi sopra esposti, l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani. Ovviamente, resta fermo che, quanto deciso dalle parti (lavoratore socio e cooperativa) nel contratto di lavoro, deve trovare poi riscontro nelle modalità reali di esecuzione della prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto di lavoro tra socio e cooperativa.

Iscrizione alla Gestione Artigiani

In conseguenza di ciò l'Inps spiega che i soci lavoratori autonomi di cooperative artigiane saranno iscritti alla Gestione autonoma dei lavoratori artigiani in base alle delibere inviate dall’Albo delle imprese artigiane. L'iscrizione avverrà anche nel caso in cui risulti un contenzioso giudiziario in corso e il socio lavoratore non dovesse risultare assicurato per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) o nella Gestione separata (in tal caso nel limite quinquennale della prescrizione). Infine ove erroneamente tali soggetti risultino iscritti per il medesimo rapporto di lavoro nel FPLD o nella Gestione separata, dal 1° marzo 2021 l'Inps procederà alla modifica del regime previdenziale con iscrizione alla Gestione dei lavoratori artigiani.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 29/2021

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati