Il dimezzamento della contribuzione prevista dall’articolo 59, co. 15 della legge n. 449/1997 per gli autonomi ultra 65enni già titolari di pensione spetta anche ai soggetti che hanno una pensione interamente calcolata con il sistema contributivo. A renderlo noto è lo stesso istituto di previdenza in una comunicazione inviata alle sedi territoriali (prot. 90058 del 13 ottobre), nelle more di adottare un messaggio con le istruzioni. La novità apre la facoltà di dimezzare i contributi in caso di nuova attività, anche ai pensionati in regime di computo nella gestione separata dell’Inps e alle pensionate mediante «opzione donna».
La questione
La decisione recepisce il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3270/2025) che ha osservato come il legislatore non abbia inteso distinguere, ai fini della fruizione del beneficio, tra pensionati titolari di pensioni miste o interamente contributive.
La Corte, infatti, ha precisato che la disposizione di cui all’articolo 59, co. 15 della legge n. 449/1997 stabilisce, in favore dei lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni, già titolari di trattamento pensionistico diretto (es. pensione di anzianità, trattamento di invalidità), che continuano a lavorare, la riduzione, a richiesta, dell’onere contributivo nella misura del 50%. L’agevolazione consiste, in sostanza, nel dimezzamento dell’aliquota IVS (restano invariate le quote per maternità) prevista per le gestioni autonome che passa così dal 24% al 12% dell’imponibile reddituale. La riduzione riguarda anche la quota eccedente il minimale.
L’Inps, invece, ha applicato il beneficio solo ai percettori dei trattamenti pensionistici liquidati con sistema retributivo o misto (cfr: messaggio n. 1167/2020). Secondo la Cassazione l’operato dell’Ente Previdenziale è errato in quanto la norma non stabilisce alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento. Nello specifico la disposizione, nella parte in cui prevede che per i pensionati «per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte col sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà», si spiega agevolmente in ragione delle diverse modalità di computo della pensione. Solo per questi pensionati (ovvero per coloro per i quali il calcolo della pensione è correlato alla retribuzione) il legislatore doveva, ragionevolmente, disporre la corrispondente riduzione del supplemento di pensione; viceversa, una tale precisazione non era necessaria per i percettori di pensione calcolata solo in base ai contributi versati.
La svolta
Adeguandosi al nuovo orientamento l’Inps precisa quindi che l’agevolazione contributiva spetta, a domanda, a tutti i pensionati titolari di pensione diretta (anche supplementare) ultra sessantacinquenni a prescindere dal sistema di calcolo dell’assegno che si iscrivono alle gestioni speciali dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Sono quindi inclusi anche i pensionati che abbiano esercitato il computo nella gestione separata dell’Inps, Opzione Donna e i titolari di pensione anticipata flessibile (che, come noto, hanno il calcolo interamente contributivo) oltre ai pensionati privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.
Richiedendo la legge che la contribuzione (dimezzata) versata dal pensionato lavoratore dia luogo ad un supplemento, il beneficio può essere richiesto solo dai pensionati titolari di pensione a carico delle gestioni autonome o all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Sono, quindi, esclusi dal beneficio i pensionati a carico della gestione Ipost, ex-FFSS gli ex-Inpdap e gli ex-Enpals come già precisato nel messaggio n. 20028/2012.













