Previdenza Complementare, La Consulta nega tutele aggiuntive per il versamento del TFR

Valentino Grillo Venerdì, 16 Luglio 2021
La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità del dlgs n. 252/2005 nella parte in cui non avrebbe recato tutele idonee contro l'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi TFR al Fondo.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del dlgs n. 252/2005 nella parte in cui non consente agli iscritti ai fondi di previdenza complementare di agire con decreto ingiuntivo contro l'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi TFR al Fondo. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 154/2021 pubblicata ieri con la quale ha respinto le osservazioni del Tribunale di Sassari (Ord. 171 del 13 maggio 2020).

La questione

Riguarda gli strumenti di tutela in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle quote di TFR che progressivamente maturano, in favore del dipendente che abbia aderito alla previdenza complementare. Il Tribunale sardo contestava, in particolare, il mancato riconoscimento ad opera del dlgs n. 252/2005 del diritto ad agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente da parte del fondo di previdenza complementare e l'impossibilità per il debitore di avvalersi della tutela monitoria per ottenere rapidamente la corresponsione delle somme dovute.

La Corte ha giudicato lacunosa la ricostruzione del Tribunale colpevole di aver trascurato di considerare la volontà delle parti accertando di volta in volta se il conferimento del TFR sottenda alla cessione di credito futuro o di una delegazione di pagamento. Il fondo di previdenza complementare, ove fosse delegatario, sarebbe legittimato infatti ad agire contro il datore di lavoro. Peraltro, il lavoratore potrebbe sempre far valere il diritto al versamento delle quote di TFR trattenute dal datore di lavoro, quale che sia la qualificazione giuridica più appropriata dell’operazione attuata dalle parti, con un giudizio di cognizione ordinario.

Pertanto, spiega la Consulta, la scelta discrezionale di non attuare le previsioni della legge 23 agosto 2004, n. 243 in merito alla legittimazione del fondo non avrebbe stravolto lo spirito complessivo della delega, diretta essenzialmente a incrementare il finanziamento alle forme pensionistiche complementari. Il riconoscimento della tutela monitoria al lavoratore, concludono i giudici, appare inoltre in contrasto proprio con la richiesta di completa attuazione della delega in parola ed il riconoscimento della legittimazione ad agire del fondo. La contraddizione tra le considerazioni del Tribunale sardo portano quindi la Consulta a dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

I giudici, tuttavia, non mancano di osservare che la materia, «assai rilevante sul piano delle attese sinergie fra mutualità volontaria e regime pensionistico pubblico, dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazione da parte del legislatore»

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