Reddito di Cittadinanza, Taglio del 20% se non si usa per intero il beneficio

Nicola Colapinto Giovedì, 02 Luglio 2020
In Gazzetta il Dm che sancisce le decurtazioni del RdC nel caso in cui il beneficiario non spenda o prelevi per intero l'importo accreditato tramite l'RdC
Se il beneficiario del RdC non utilizzerà per intero l'importo spettante incapperà in una trattenuta sino al 20% dell'importo non fruito con il mese successivo di accredito. E ogni semestre verrà azzerata interamente l'eccedenza non spesa se superiore ad una mensilità di RdC. Lo stabilisce il Dm 2.3.2020 pubblicato sulla G.U. n. 163 del 30 giugno, con il quale il Ministero del Lavoro reca attuazione di un passaggio contenuto nel Dl 4/2019.

Il provvedimento disciplina il meccanismo di decurtazione previsto dall'articolo 3, co. 15 del Dl 4/2019 convertito con legge 26/2019 dell'RdC nei casi in cui il beneficiario non spenda o prelevi per intero il beneficio riconosciuto mensilmente sulla Carta RdC. La Carta, come noto, consente di sostenere le spese legate a esigenze primarie (acquisiti alimentari, sanitari; pagamenti bollette luce e gas ecc.) e per fare prelievi fino al tetto mensile di 100 euro per persona da adeguare con la scala di equivalenza nel caso di famiglie numerose. Lo scopo della disposizione legale è ovviamente non consentire l'accumulo delle cifre che, per qualsiasi ragione, non siano state spese dal nucleo familiare.

Due decurtazioni

Il Decreto prevede due controlli, il primo mensile, il secondo semestrale. L'ultimo giorno di ciascun mese di erogazione del beneficio si verifica il saldo presente sulla Carta RdC con il beneficio mensile effettivamente erogato nello stesso mese, al netto degli eventuali arretrati corrisposti nel semestre in corso ed in quello precedente. Se residua una cifra pari o superiore ad 8 euro (cioè il 20% del beneficio economico minimo annuo di 480 euro rapportato su base mensile) il mese successivo l'ammontare della prestazione dell'RdC verrà defalcata della cifra non spesa nei limiti del 20% della prestazione spettante il mese precedente.

Così ad esempio se al 31 agosto il beneficiario si trova 300 euro non spesi o utilizzati su 600 euro riconosciuti, a settembre incapperà in una decurtazione di 120 euro (quindi riceverà non 600 euro ma 480 euro), il 20% dell'importo riconosciuto. Alla fine del semestre tutte le eccedenze maturate vengono azzerate con salvezza solo della mensilità più elevata tra quelle erogate nel medesimo semestre. Proseguendo l'esempio precedente se il beneficiario continuasse a spendere solo parte dell'importo corrisposto ritrovandosi a fine anno con 1.000 euro (al netto del meccanismo mensile di riduzione), a febbraio 2021 incapperà in una decurtazione di 400 euro (1.000€ - 600€) in quanto resta acquisita almeno una mensilità di RdC (pari a 600€). Se la mensilità di RdC non fosse capiente il residuo verrà recuperato la mensilità successiva.

Il citato meccanismo a ben vedere non dovrebbe interessare i soggetti che percepiscono la Pensione di Cittadinanza con le modalità tradizionali di accredito della pensione (e quindi non tramite la Carta RdC).

Entrata in vigore

Le decurtazioni mensili e semestrali si applicheranno a partire dalla situazione fotograta  dalla mensilità successiva all'entrata in vigore del DM: quindi dal 31 agosto 2020 quelle mensili e dal 31 gennaio 2021 quelle semestrali. Si prevede, infine, che in caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo o sospensione del Rdc le decurtazioni vengono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilita' della carta fino a capienza.

In caso di cessazione del beneficio, decorso un semestre dall'ultima erogazione, la Carta Rdc sarà in ogni caso disattivata, indipendentemente dalla presenza di disponibilita' residue, le quali andranno definitivamente perdute.

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Documenti: Dm 2.3.2020

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