Rischia la Cigs il lavoratore che non rispetta gli obblighi formativi

Sabato, 29 Ottobre 2022
In Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che sanziona la mancata partecipazione alle iniziative a carattere formativo o di riqualificazione professionale per i lavoratori che fruiscono di trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria.  

Saltare (senza giustificato motivo) oltre l’80% del monte ore complessivo delle iniziative di formazione professionale previste per i lavoratori destinatari di trattamenti di cassa integrazione straordinaria (anche quelli erogati dai fondi di solidarietà settoriali o dal Fis) costerà la perdita totale del trattamento economico. Lo stabilisce, tra l’altro, il decreto del ministero del lavoro 2 agosto 2022 comparso ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 253 del 28 Ottobre 2022).

Cigs con obbligo di formazione

Il provvedimento attua la previsione contenuta nell’articolo 25-ter del dl n. 145/2018 aggiunta nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali avviata dal 1° gennaio 2022 secondo cui i lavoratori beneficiari di Cigs o di assegno di integrazione salariale con causali straordinarie (erogato dai fondi di solidarietà o dal «Fis»), allo scopo di mantenere o di sviluppare le proprie competenze, devono partecipare a iniziative di carattere formativo o riqualificazione, anche mediante intervento dei fondi interprofessionali e/o con il cofinanziamento delle regioni. I contenuti della formazione erano stati declinati con analogo decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227.

Le sanzioni

Il decreto in questione fissa le sanzioni per chi non partecipa alle iniziative che non potranno essere inferiori ad una mensilità di Cigs. In particolare il lavoratore:

  • incorrerà nella decurtazione di un terzo delle mensilità di Cigs in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, tra il 25% ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti fermo restando una decurtazione minima di almeno una mensilità di trattamento;
  • incorrerà nella decurtazione della metà delle mensilità di Cigs in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti fermo restando una decurtazione minima di almeno una mensilità di trattamento;
  • incorrerà nella decadenza totale dal trattamento di Cigs in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti.

Il giustificato motivo ricorre nei seguenti casi:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilita' personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Il recupero

Le modalità sanzionatorie restano comunque deboli. Scatteranno, infatti, solo all’esito di un eventuale controllo dell’ispettorato del lavoro ai registri dell’ente formativo da cui emerga l’assenza ingiustificata del lavoratore. Accertata la carenza l’ispettorato lo segnalerà all’Inps il quale a sua volta procederà a recuperare le mensilità di integrazione salariale indebitamente corrisposte. In ogni caso il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.

Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro 2 Agosto 2022

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