Trasporto Aereo, Neutralizzate le retribuzioni durante la pandemia

Bernardo Diaz Mercoledì, 31 Marzo 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS per evitare che il meccanismo di calcolo abbatta la misura delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di Solidarietà di settore.
Le minori retribuzioni percepite dai lavoratori dipendenti di aziende del trasporto aereo e aeroportuale durante la pandemia da COVID-19 non danneggeranno l'assegno integrativo erogato dal Fondo di solidarietà. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 1336/2021 a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro in cui spiega che la retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione sarà cristallizzata nella misura anteriore allo scoppio della pandemia.  

I chiarimenti riguardano il calcolo della prestazione integrativa di NASPI e CIGS erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (Dm 95269/2016) a favore del personale sospeso dal lavoro.  Tale prestazione, come noto, consiste in una integrazione economica tale da garantire che il trattamento complessivo di NASPI e CIGS sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. Il citato DM ha stabilito peraltro che la retribuzione lorda di riferimento va rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

Neutralizzazione

Il documento spiega, a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro, che il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica e al ripristino della normale attività deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento. Ciò al fine di evitare che l'importo della prestazione integrativa sia ridotto in considerazione dello scarso numero di ore lavorate nel periodo temporale in questione. Pertanto per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020. Conseguentemente l'INPS spiega che ciascuna Azienda  dovrà procedere alla trasmissione all'INPS dei nuovi dati retributivi, calcolati secondo il nuovo criterio al fine di procedere alla liquidazione del trattamento integrativo. Nelle more delle comunicazioni, verrà comunque garantita la continuità dei pagamenti in corso sulla base dei dati già trasmessi, salvo conguaglio in esito alla ricezione dei dati retributivi aggiornati.

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Documenti: Messaggio Inps 1336/2021

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