Trasporto Aereo, Più facile l’erogazione dell’integrazione CIGS

Martedì, 24 Maggio 2022
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Dal 1° giugno 2022 al via il nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative a carico del fondo di solidarietà settoriale. I dati retributivi utili al calcolo saranno comunicati dall'azienda tramite i flussi Uniemens.

Più rapidi i tempi Inps per la liquidazione delle prestazioni di integrazione della cassa integrazione a carico del fondo di solidarietà del trasporto Aereo. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 61/2022 in cui spiega che a decorrere dalle domande presentate dal 1° giugno 2022 sarà attivo un nuovo processo di pagamento diretto della prestazione (a favore dei lavoratori beneficiari). L’azienda, in particolare, non sarà più tenuta ad inviare i file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento in quanto l’ammontare della prestazione sarà determinata dall’Inps sulla base dei flussi Uniemens (che le aziende dovranno valorizzare).

Prestazione Integrativa della CIGS

I chiarimenti riguardano la prestazione integrativa CIGS erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (Dm 95269/2016) a favore del personale sospeso dal lavoro.  Tale prestazione, come noto, consiste in una integrazione economica tale da garantire che il trattamento complessivo CIGS sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.

Il citato DM ha stabilito, peraltro, che la retribuzione lorda di riferimento va rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

Procedura Automatizzata

Finora le aziende del settore, oltre alla domanda di accesso alla prestazione, sono state obbligate all’invio dei file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento della prestazione (es. retribuzione di riferimento). A partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2022 l’Inps comunica che l’adempimento sarà superato grazie al rilascio di un nuovo sistema di gestione dei pagamenti. La novità consentirà di acquisire direttamente tramite l’Uniemens i dati necessari per il calcolo della prestazione integrativa della CIGS abbattendo quindi i tempi di erogazione della prestazione ai beneficiari. L’intero processo autorizzatorio sarà più spedito.

A tal fine, tuttavia, le aziende a decorrere dal mese di competenza giugno 2022, tramite i flussi Uniemens, dovranno comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento (allegato alla circolare  un documento che illustra le modalità di calcolo). Con i flussi della stessa competenza andranno riportati anche i dati relativi alle mensilità di aprile e maggio 2022.   

Neutralizzazione

Il documento precisa, inoltre, due aspetti connessi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria. In primo luogo dal 1° gennaio 2022 è venuta meno la possibilità di liquidare l’integrazione rispetto al trattamento di cassa integrazione in deroga (concesso dalla normativa anticovid dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 alle aziende del settore che abbiano esaurito la CIGS e che siano rimaste, pertanto, senza altre tutele per sospensione/riduzione dell’attività lavorativa).

Inoltre per le domande di integrazione presentate sino al 31 marzo 2023 resta valido il principio, già illustrato dall’Inps lo scorso anno (messaggio inps 1336/2021), secondo cui il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020. Ciò al fine di evitare che l'importo della prestazione integrativa sia ridotto in considerazione dello scarso numero di ore lavorate nel periodo temporale in questione.

Per le domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2023, cioè non ricadenti neanche parzialmente nell’ambito di applicazione delle precedenti istruzioni, verranno diffuse ulteriori istruzioni in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle istanze.

Documenti: Circolare Inps 61/2022

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