Trasporto Aereo, Prestazioni integrative più tutelate

Lunedì, 23 Ottobre 2023
I chiarimenti in un documento dell’Inps. La retribuzione lorda di riferimento diventa «mobile» a partire dalle domande presentate dal 17 Ottobre 2023 per evitare potenziali decurtazioni delle prestazioni erogate dal Fondo.

Cambiano i criteri per individuare la retribuzione lorda di riferimento per il calcolo delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 87/2023 in cui spiega che a decorrere dalle domande presentate dal 17 Ottobre (data di pubblicazione della Circolare) il periodo di ricerca degli ultimi 12 mesi diventa «mobile», cioè potrà essere retrocesso sino a ricomprendere dodici mensilità interamente retribuite.

Prestazioni Integrative

I chiarimenti riguardano il calcolo della prestazione integrativa di NASPI e CIGS erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (Dm 95269/2016) a favore del personale sospeso dal lavoro. Tale prestazione, come noto, consiste in una integrazione economica tale da garantire che il trattamento complessivo di NASPI e CIGS sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.

Con Circolare n. 132/2016 l’Inps ha stabilito peraltro che la retribuzione lorda di riferimento va rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

Pertanto i periodi di mancata prestazione (malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda) – ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – sono sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media di riferimento. 

La revisione

L’Inps spiega, tuttavia, che l’esperienza maturata nella gestione del Fondo ha evidenziato delle criticità in occasione delle quali il lavorotore può subire una decurtazione del beneficio. In particolare, si tratta di tutti i casi in cui il lavoratore, nei dodici mesi precedenti la domanda, o anche solo in alcuni di essi, non abbia prestato la propria attività lavorativa a causa di eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia).  

Al fine di tutelare queste situazioni l’Inps spiega che per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dal 17 ottobre 2023 (data di pubblicazione della Circolare), il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.  

Pertanto, nel caso in cui nei dodici mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mesi retribuiti.  

Qualora il lavoratore sia stato assunto nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.

Vecchi criteri

Per tutte le domande presentate sino al 17 ottobre 2023 sono, invece, confermati i previgenti criteri. A tal fine l’Inps ricorda, peraltro, che il periodo decorrente da gennaio 2020 al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza dovuta al Covid-19) è stato interamente neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento. Ciò al fine di evitare che l'importo della prestazione integrativa fosse ridotto in considerazione dello scarso numero di ore lavorate nel periodo temporale in questione.

Documenti: Circolare Inps 87/2023

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