Lavoro

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Dal 1° maggio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di misure contro la disoccupazione delineato nella bozza di decreto attuativo della legge delega sul mercato del lavoro (Jobs Act).

Kamsin Serviranno un paio di settimane di lavoro effettivo in più nell'ultimo anno come requisito per poter usufruire della nuova indennità di disoccupazione, l'anticipo del decalage del 3% mensile al quarto mese di fruizione. Con qualche modifica, il decreto attuativo del Jobs act sulla Naspi varato dal Consiglio dei ministri la vigilia di Natale è arrivato ieri in tarda serata alle commissioni Lavoro di Camera e Senato.

Il nuovo ammortizzatore, che riunirà Aspi e MiniAspi, sarà operativo per i casi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1° maggio 2015. Al termine della Naspi, inoltre, se il disoccupato ha minori a carico o ha l'età vicina alla pensione avrà diritto all'Asdi, assegno di disoccupazione, di durata semestrale e importo pari al 75% della Naspi. Ma andiamo con ordine.

I Requisiti. Prima di tutto la Naspi spetterà ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria; b) almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione; c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (erano 18 nella prima versione del testo).

L'importo dell'Assegno. Diversamente da quanto accade attualmente, l'importo della Naspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l'importo sarà pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti:

1) se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente), l'indennità mensile sarà pari al 75% di tale retribuzione;

2) se supera i 1.195 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e 1.195. L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili (dato per il 2015 da rivalutare), corrispondente a una retribuzione mensile di 2.810 euro. Dal quarto mese di fruizione l'indennità è ridotta del 3% al mese.

La Durata. L'altra caratteristica della Naspi è che non avrà durata prefissata: spetterà, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni. Quindi può durare sino ad un massimo di 2 anni. Dal 1° gennaio 2017 non potrà mai eccedere le 78 settimane (18 mesi).

Per conseguire l'ammortizzatore sociale sarà necessario presentare domanda all'inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'erogazione della Naspi, inoltre, sarà condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale anche se si rimanda ad un decreto ministeriale la regolazione di questo vincolo e delle relative sanzioni.

Cumulo e compatibilità. Il beneficiario può essere impiegato in rapporti di lavoro subordinato senza limiti di durata purchè il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (cioè 8.145 euro).

Se il reddito è inferiore, il lavoratore mantiene il diritto alla prestazione, a condizione che, entro un mese dall'inizio dell'attività, comunichi all'Inps il ricavato annuo che prevede conseguire. In tale circostanza la prestazione viene diminuita di un importo pari all'80 per cento dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio delle attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione, se antecedente, alla fine dell'anno. La riduzione è oggetto di conguaglio d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il limite di 8.145 euro può essere superato senza dar luogo a decadenza solo laddove il beneficiario risulti occupato in un contratto di lavoro subordinato di durata massima di 6 mesi. In tal caso l'assegno viene però sospeso per il periodo lavorativo in parola.

Lavoratori Part-Time. Possono accedere alla naspi anche coloro che intrattengono contemporaneamente più rapporti di lavoro part time, qualora uno di questi cessi per una delle cause che danno titolo alle prestazioni. E' necessario, comunque, che il reddito complessivo percepito includendo anche tutti gli altri rapporti a tempo parziale, sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e chi è interessato lo comunichi all'Inps, entro un mese dall'invio della domanda per fruire della prestazione.

Le differenze con l'Aspi - Rispetto alle attuali regole ci sono diverse differenze. Oggi per accedere all'Aspi servono almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente. La durata della prestazione viene aumenta nel tempo (nel 2016, a regime, era previsto: 12 mesi per lavoratori fino a 55 anni, e 18 mesi, oltre).

Quanto alla mini-Aspi il requisito è di avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la disoccupazione, e l'indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di impiego.

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Ma il quadro che esce ripropone l'immagine di un mercato del lavoro fitto di contraddizioni. Il maggior tasso di rioccupazione interessa infatti chi percepisce assegni medi o elevati.

Kamsin Cresce il numero dei pensionati che hanno deciso di lavorare dopo aver conseguito la pensione. E' quanto emerge da uno studio presentato in Senato da Fabrizio Patriarca, ricercatore e collaboratore di Tito Boeri a lavoce.info. Tra il 2007 e il 2012 i pensionati oltre i 60 anni che lavorano sono aumentati di 556mila unità. Secondo i dati Istat proposti da Patriarca nel 2012 i pensionati che lavorano sono arrivati a quota 1.976.810 e i 556mila in più sono così distribuiti: 241 mila (+12,6%) di età compresa tra i 60 e i 64 anni e 315 mila ultra-sessantacinquenni (+3%).

Eppure a beneficiare della recente facoltà di cumulo del reddito con la pensione non sono i pensionati con i redditi piu' bassi che maggiormente ne avrebbero bisogno. Infatti sono solo il 10,2% si quei pensionati over 60 che lavorano sul totale dei pensionati con classe di reddito tra i 500 e i 2mila euro al mese; mentre sono il 13,5% di quelli con redditi tra 2 e 3mila euro al mese fino al 23,9% per chi sta sopra i 3mila euro al mese. In questa fascia alta, dunque, un pensionato over 60 su quattro continua a lavorare. I dati raccolti da Patriarca su fonti Istat, Inps e ministero del Lavoro rappresentano naturalmente una stima per difetto, che non comprende i pensionati che lavorano in nero. Probabilmente se si tenesse conto anche di questo dato i pensionati con classe di reddito inferiore sarebbero destinati ad aumentare.

Focalizzandosi sulle fasce di età si scopre che due anni fa lavorava il 27,7% dei pensionati di età compresa tra i 60 e i 64 anni, in pratica uno su tre; il dato si ferma al 12,6 % tra i 65-75enni e all'1% per gli over 75. I lavori piu' gettonati dopo la pensione? La maggior parte dei pensionati risulta impiegata in un'attività di lavoro autonomo, soprattutto consulenti con partite iva, o sono diventati soci di una società, prevalentemente una società di persone o una srl. Solo il 15% è stato reimpiegato in attività lavorative subordinate.

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Zedde

Il contratto a tutele crescenti cancella la procedura obbligatoria della Legge Fornero. Ma si applicherà solo nei confronti dei nuovi assunti dall'entrata in vigore del decreto.

Kamsin Per i nuovi assunti non ci sarà piu' la conciliazione obbligatoria alla direzione territoriale del lavoro. E' questa una delle principali novità che sarà introdotta con il decreto attuativo della Delega sul Jobs Act in materia di contratti a tutele crescenti. La procedura, com'è noto, fu introdotta dalla legge Fornero a luglio del 2012 per i recessi intimati nelle aziende con oltre 15 addetti, legati a motivi di carattere economico o organizzativo e che ha dato esito positivo in meno della metà dei casi.

L'entità dell'offerta non sarà rimessa alla libera scelta del datore di lavoro, ma è predeterminata dalla legge: una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, (per i periodi di durata inferiore l'importo viene riproporzionato), in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità.

Per le piccole aziende, con meno di 16 dipendenti, l'importo predeterminato della nuova conciliazione viene tuttavia dimezzato. Sarà pari quindi alla metà dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non superiore alle 6 mensilità rispetto alle 18 delle aziende più grandi.

La procedura - Per attivare la procedura il datore può formulare l'offerta in qualsiasi sede abilitata dalla legge come ad esempio la DTL, le sedi sindacali e le commissioni di certificazione e soltanto quando non sia scaduto il termine di 60 giorni per impugnare in via stragiudiziale il licenziamento.

L'offerta deve essere formulata mediante consegna di un assegno circolare; il lavoratore che riceve la proposta può decidere di rifiutarla e in tal caso resta libero di impugnare in via giudiziale il licenziamento fermo restando che l'accettazione della somma comporta la decadenza dal diritto ad impugnare il licenziamento.

La conciliazione può essere attivata per qualsiasi tipologia di recesso del datore, anche per i licenziamenti disciplinari.
Le somme offerte con la procedura in parola hanno, peraltro, una disciplina molto favorevole, in quanto sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e contributiva e, pertanto, il loro importo netto è molto vicino a quello conseguibile all'esito di un giudizio. 

Il doppio Binario - Per tutti i dipendenti a tempo indeterminato già in organico prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo continuerà invece ad applicarsi la procedura obbligatoria presso la DTL. Non sarà utilizzabile la (nuova) conciliazione facoltativa. Vengono cioè a determinarsi due binari paralleli con regole diverse sul perimetro delle conciliazione e sulla volontarietà dell'iter.

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All'esame della Commissione Lavoro del Senato i disegni di legge sul «reddito di cittadinanza», presentato dal Movimento 5 Stelle, e sul «reddito minimo», presentato da Sel, sono finalmente all'esame della commissione lavoro del Senato.

Kamsin Con l'avvio dell'anno nuovo i disegni di legge sul reddito di cittadinanza, e sul reddito minimo presentato da Sel arrivano finalmente all'esame della commissione lavoro del Senato. La proposta dei pentastellati prevede una soglia per il «reddito di cittadinanza» pari a 780 euro mensili a persona e costa 17 miliardi all'anno. Questo reddito, si legge nel disegno di legge, è stato calcolato in base all'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per il 2014 in 9.360 euro annui. Andrà erogato sia ai cittadini italiani che agli europei residenti maggiorenni, come agli stranieri provenienti da paesi che hanno sottoscritto con l'Italia gli accordi sulla reciprocità della previdenza sociale. Per i lavoratori autonomi, l'importo è calcolato mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo«certificato» da professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'Inps per l'assistenza ai beneficiari.

«Nei casi di crisi aziendale, previa chiusura della partita Iva  si legge ancora nel provvedimento si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito». Per finanziare una misura totalmente assente in Italia anche nella forma riduttiva e condizionata del «reddito minimo»  siamo gli unici in Europa insieme alla Grecia  secondo i Cinque Stelle le risorse sarebbero reperibili dai tagli alle spese militari e alle pensioni d'oro, dal pagamento dell'Imu da parte della Chiesa cattolica e da una maggiore tassazione del gioco d'azzardo. Diversa è la proposta sul «reddito minimo» presentata da Sel dopo la campagna che ha registrato tra il 2012 e il 2013 la partecipazione di 170 associazioni. La proposta prevede, per inoccupati, disoccupati e precari, un beneficio individuale di 7.200 euro l'anno da corrispondere in importi mensili di 600 euro, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita dell'Istat. L'importo cresce se si hanno dei familiari a carico. Se il nucleo familiare è di due persone il coefficiente sale e il reddito minimo diventa di mille euro; tre persone 1.330 euro; quattro 1.630 euro; cinque 1.900 euro.

 Oltre al reddito minimo erogato in contanti, la proposta prevede anche, per chi ne ha diritto, un «contributo parziale o integrale per fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento d'attuazione». Ovvero bus, libri, prestazioni sanitarie gratis o aiuti per pagare l'affitto. Il finanziamento di questa misura sarebbe a carico della fiscalità generale, attraverso la creazione di un fondo presso l'Inps. La durata del sussidio è di dodici mesi. Alla scadenza del periodo indicato il beneficiario che intenda continuare a percepire il reddito minimo garantito è tenuto a ripresentare la domanda.

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Zedde

La reintegra sarà limitata ai soli casi di insussistenza del fatto materiale grave contestato al lavoratore. Le misure si applicheranno ai nuovi assunti dopo l'entrata in vigore del decreto delegato.

Kamsin La bozza del decreto legislativo che attua il cd. Jobs Act riscrive profondamente le tutele nei confronti dei licenziamenti illegittimi.

La principale novità su questo fronte è che per tutti i nuovi assunti dalla data di entrata in vigore del provvedimento con contratto a tempo indeterminato cadrà il totem simbolo dello Statuto dei lavoratori: sarà possibile licenziare anche per ingiustificato motivo economico o disciplinare pagando solo un indennizzo (e non dovendo piu' reintegrare in servizio il dipendente). Vediamo dunque in breve cosa cambierà.

Indice

Licenziamenti Economici
Licenziamenti Disciplinari e Discriminatori
Licenziamenti Collettivi
L'ambito di applicazione
Imprese con meno di 16 Dipendenti
Conciliazione Facoltativa
Inapplicabilità del rito Fornero

Licenziamenti economici

La tutela standard in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore assunto a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto attuativo (si prevede entro fine gennaio 2015) sarà quella del risarcimento certo e crescente in base all'anzianità di servizio.

L'indennizzo sarà pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. In pratica se non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cioè le ragioni economiche) il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna l'imprenditore al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale entro un massimo di 24 mensilità.

Questo significa che dopo il 12° anno di anzianità lavorativa al dipendente licenziato illegittimamente gli verrà corrisposto un indennizzo pari al massimo a 24 mensilità.

Il decreto legislativo prevede che per le frazioni d'anno di anzianità di servizio l'indennità economica debba essere riproporzionata, circostanza che dovrebbe indicare che il calcolo dell'importo da riconoscere al prestatore illegittimamente licenziato debba essere determinato effettuando una media tra i mesi di servizio riconosciuti e 12 mesi che compongono l'anno intero. Inoltre, si prevede che le frazioni di mesi uguali o superiori a 15 giorni si computino come mese intero.

Licenziamenti Disciplinari e Discriminatori

La reintegra obbligatoria resterà esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

Attualmente, per effetto della Legge Fornero, la reintegra nei licenziamenti disciplinari scatta in due ipotesi: se il fatto contestato non sussiste, oppure se rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa (cioè la sospensione del rapporto di lavoro invece del licenziamento) sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari.

Con l'intervento dell'esecutivo viene meno, pertanto, il riferimento alle tipizzazioni contenute nei CCnl e si limita il reintegro ai soli casi di insussistenza del fatto materiale. Cioè bisognerà raggiungere in giudizio la piena prova dell'insussistenza del fatto contestato al lavoratore mentre non sarà piu' ammissibile la reintegra nei casi in cui ci sia un ragionevole dubbio circa la colpevolezza del lavoratore. In queste circostanze al lavoratore spetterà solo l'indennizzo.

Nel valutare, inoltre, la sussistenza del fatto materiale il provvedimento precisa che al giudice è preclusa "ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento". In altri termini il giudice non potrà disporre il reintegro laddove il fatto materiale sussista ma sia ritenuto dal giudice di per sè insufficiente a motivare un licenziamento.

Ad esempio, solo nel caso in cui venisse addebitato al dipendente un furto e, successivamente, si scoprisse che il furto contestato in realtà non è avvenuto o lo ha commesso un altro, il dipendente ingiustamente licenziato potrà essere reintegrato in servizio. In tutti gli altri casi, compreso quello in cui il giudice ritenga il fatto, seppur provato, non così grave da giustificare il licenziamento, potrò solo riconoscere l'indennità risarcitoria.

Indennità che, al pari di quanto già visto per i licenziamenti economici, sarà compresa tra un minimo di 4 mensilità ed un massimo di 24 mensilità.

Nel provvedimento non c'è la cosiddetta opzione spagnola (il cd. opting out): l’azienda, dunque, non potrà scegliere l’indennizzo anche se il giudice disponesse il reintegro.

Nei casi in cui deve essere disposta la reintegra il giudice condannerà, inoltre, il datore al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro. L'indennità non potrà superare, comunque, le 12 mensilità. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Licenziamenti Disciplinari - Resta il reintegro, inoltre, nei licenziamenti nulli o discriminatori, cioè quelli motivati da ragioni politiche, religiose o di orientamento sessuale. In queste circostanze scatterà il reintegro nel posto di lavoro piu' un risarcimento non inferiore a cinque mensilità. Resta, inoltre, ferma la facoltà per il lavoratore di chiedere, oltre il diritto al risarcimento del danno, al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Licenziamenti Collettivi

Con il provvedimento il Governo ha unificato la disciplina dei licenziamenti collettivi a quelli individuali. Per il licenziamento collettivo intimato senza forma scritta si applicherà la normativa vigente per il recesso orale: il lavoratore avrà diritto, quindi, alla reintegrazione sul posto di lavoro, oltre che al risarcimento del danno.

Per il licenziamento collettivo viziato dalla violazione di una delle regole procedurali previste dalla legge 223 del 1991, oppure dalla violazione dei criteri di scelta legali o contrattuali, si applicherà, invece, la disciplina prevista per il licenziamento individuale motivato da giustificato motivo oggettivo. In concreto, quindi, il lavoratore potrà ottenere il risarcimento del danno in misura pari a 2 mensilità lorde per ciascun anno di lavoro, da un minimo di 4 fino a un massimo di 24.

La scelta di estendere l'abrogazione della tutela reale della reintegra dello Statuto dei lavoratori, indicano i tecnici di Palazzo Chigi, è necessaria per evitare situazioni come quella in cui potrebbe trovarsi un azienda che, tanto per fare un esempio, nel 2015 dovesse ricorrere a licenziamenti per ristrutturazione, egualmente distribuiti tra nuovi e vecchi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Qualora questi licenziamenti economici fossero dichiarati illegittimi dal giudice, con le vecchie regole l'azienda avrebbe dovuto reintegrare tutti i lavoratori. Invece con le nuove regole solo i vecchi lavoratori saranno integrati, mentre i neoassunti riceveranno l'indennizzo economico.

L'ambito di applicazione

Le regole sopra esposte si applicano ai lavoratori con la qualifica di operai, impiegati e quadri (ad eccezione dei dirigenti) assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Pertanto nulla è innovato rispetto a chi attualmente ha già un lavoro a tempo indeterminato.

Le nuove regole interesseranno anche i soggetti non imprenditori (cioè coloro che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto) e dovrebbero interessare anche i lavoratori del pubblico impiego in quanto, nonostante le polemiche di questi giorni, non capisce allo stato attuale del decreto quale sia la norma in grado di escludere tali lavoratori dalla Riforma.

Imprese con meno di 16 Dipendenti

Per quanto riguarda le Pmi, cioè le imprese con meno di 16 dipendenti, il decreto prevede che le mensilità spettanti al lavoratore siano dimezzate e che ci sia un tetto massimo di 6 mensilità (contro le 24 previste di base).

Sempre per le Pmi, un'altra novità è se si fanno nuove assunzioni: se si supera il limite dei 15 dipendenti, il neoassunto sarà a tutele crescenti e trascinerà con se nel nuovo regime anche gli altri lavoratori, pur se assunti a tempo indeterminato prima dell'entrata in vigore della Riforma.

Per quanto riguarda i lavoratori utilizzati nell'ambito degli appalti, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa che subentra in un appalto si dovrà computare tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

Inapplicabilità del Rito Fornero

Tutti i licenziamenti soggetti alla nuova disciplina non dovranno essere preceduti dalla conciliazione in DTL e in giudizio seguiranno il rito ordinario e non quello introdotto dalla legge Fornero. Per i dipendenti a tempo indeterminato già in organico prima dell'entrata in vigore della nuova legge continuerà, invece, ad applicarsi la procedura presso la DTL mentre e non sarà utilizzabile la conciliazione facoltativa.

La conciliazione Facoltativa

Sia nei licenziamenti economici che in quelli disciplinari il datore potrà offrire al lavoratore, per evitare il giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, una mensilità per anno di anzianità fino a 18 mensilità, con un minimo di due (nelle Pmi l'indennità è dimezzata). L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporterà l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Zedde

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guidariformalavoro

Entro la fine del Gennaio entrerà in vigore la Riforma della Disciplina dei licenziamenti illegittimi. Il reintegro sarà ammesso solo in casi "residuali".

Kamsin Il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro resterà possibile solo per il licenziamento discriminatorio, per quello intimato in forma orale oppure nel caso di licenziamento disciplinare (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) quando sia accertato in giudizio che il fatto contestato al lavoratore non sussiste.  Negli altri casi, per i nuovi assunti resterà solo il meccanismo delle tutele crescenti, cioè un indennizzo proporzionato al periodo di permanenza in azienda: la misura è pari a due mensilità per ogni anno, con un minimo di quattro ed un massimo di ventiquattro. Passiamo dunque in rassegna le novità:

Licenziamenti economici - Nelle imprese con piu' di 15 dipendenti prima, con la riforma Fornero, ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato poteva essere licenziato per ragioni «economiche» in cambio di un indennità monetaria. Ma: 1) si doveva passare per un giudice; 2) serviva molto più tempo; 3) l'azienda avrebbe speso di più (da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità, più eventuali incentivi); 4) il giudice avrebbe potuto decidere di restituire il posto di lavoro al lavoratore licenziato, cioè la tutela dell'articolo 18.

Ora, con la riforma, per chi ha già un contratto di lavoro attivo continuano a valere le regole della legge Fornero. Chi verrà assunto con un contratto «a tutele crescenti», sarà facilmente licenziabile: basterà pagare un'indennità che varia da un minimo di 4 mensilità di stipendio, e sale di 2 mensilità per anno di servizio fino a un tetto di 24 mensilità. Non si passa mai per il giudice, a meno che il lavoratore voglia cercare di dimostrare che si tratta di un licenziamento discriminatorio e nullo. La stessa disciplina riguarda anche i licenziamenti collettivi, quelli effettuati in caso di crisi aziendale.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti (se agricole, meno di 5) la disciplina vigente non prevede mai il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato. C'è solo un indennizzo economico che può oscillare tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità.  Con la Riforma Renzi si prevede che per tutti i nuovi assunti in una impresa di piccole dimensioni valgono le procedure stabilite per i licenziamenti economici nelle grandi aziende: soltanto che le indennità economiche sono dimezzate. In pratica, si parte da due mesi di stipendio il primo anno, si sale di una mensilità l'anno fino a un massimo indennizzo pari a sei mesi di stipendio del lavoratore.

Novità anche sui licenziamenti disciplinari. Con la legge Fornero in alcuni casi erano i contratti collettivi, in altri un giudice, a stabilire che cosa accadeva a un lavoratore licenziato per ragioni disciplinari, se la sanzione del licenziamento era proporzionata alla colpa commessa o meno. In generale, il lavoratore poteva recuperare il posto se il fatto contestato non esisteva oppure rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa. In altri casi il lavoratore perdeva il posto, ricevendo però un indennizzo dal datore di lavoro, variabile a seconda dei casi da un minimo di 6 a un massimo di 24 mensilità di stipendio. Adesso per tutti i lavoratori assunti dopo la riforma la reintegra nel posto di lavoro diventa piu' difficile. Resterà infatti in vigore soltanto per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato, a prescindere da quello che stabiliscono i contratti.  In tutte le altre situazioni il lavoratore sarà licenziato, e riceverà in cambio una indennità economica.

Per quanto riguarda, infine, il capitolo dedicato ai licenziamenti discriminatori, la normativa attualmente vigente prevede che se il licenziamento è riconosciuto come discriminatorio (legato a orientamenti sessuali, religione, opinioni politiche, attività sindacale, motivi razziali o linguistici, handicap, gravidanza, malattia, come stabiliscono leggi e Costituzione) il lavoratore sia subito reintegrato dal giudice nel suo posto di lavoro. In più all'azienda si impone il pagamento dello stipendio maturato nel periodo di assenza obbligata per il lavoratore.  La Riforma Renzi lascia immutata questa disciplina stabilendo, però, che dagli stipendi arretrati il datore di lavoro possa detrarre quanto incassato dal lavoratore licenziato grazie ad altri lavori. Viene anche precisato che il risarcimento minimo è pari a 5 mensilità piu' i contributi arretrati. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di andarsene comunque dall'azienda prendendosi un'indennità di 15 mensilità.

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