Lavoro

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Dopo il clamore suscitato dalla denuncia della Fillea Cgil, il ministero del lavoro è intervenuto ieri con una circolare. I "contratti rumeni" sono irregolari.

Kamsin Chi utilizza «i contratti rumeni» viola la legge e rischia sanzioni. Il ministero del Lavoro  batte un colpo sul caso dell'agenzia interinale rumena che faceva pubblicità tramite un promoter italiano a Modena promettendo un pacchetto completo col 40 per cento di risparmio sul lavoro, tagliando «tredicesima, Tfr, contributi Inail e lnps». Una circolare inviata dalla Direzione generale per l'attività ispettiva alle direzioni territoriali e  per informare gli imprenditori  anche alle associazioni di categoria e alle agenzie di somministrazione.

Nella circolare si sottolinea il «contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionate» e il rischio di «ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici». La circolare ricorda poi «l'attiva partecipazione ad iniziative che hanno coinvolto altri Stati Ue (progetto Enfoster, progetto Transpo, progetto Empower) e il decreto legislativo 276 del 2003: per l'articolo 23 le agenzie interinali con sede in altro Stato membro devono applicare ai lavoratori «condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte», insieme con l'applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l'adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali. 

Il ministero invita anche gli ispéttorati del lavoro ad aumentare la vigilanza contro abusi di questo tipo «prestando la massima attenzione a questi fenomeni».

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Le misure sono contenute nella bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare lo scorso 20 Febbraio dal consiglio dei ministri.

Kamsin Almeno per il 2015 i genitori potranno fruire del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio (invece di otto). Lo conferma il testo del decreto sulla conciliazione vita-lavoro trasmesso dal Governo alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per l'acquisizione dei rispettivi pareri. 

Sempre quest'anno, i genitori avranno diritto all'indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all'età di sei anni (e non tre); avranno diritto all'estensione dell'indennità sino all'ottavo anno coloro che abbiano un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (circa 1255 euro). Il restante periodo (cioè dai 6 ai 12 anni nel primo caso e dagli 8 a 12 anni laddove si possa godere dell'estensione dell'indennità legata alle condizione di redddito) rimane non coperto dall'indennità di congedo.

Congedo ad Ore. Il provvedimento contiene inoltre una spinta all'utilizzo del congedo parentale a ore, possibilità introdotta dalla legge Fornero, e che doveva però essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Considerato che ciò fino a oggi è avvenuto in pochissimi casi, il legislatore ne consente l'uso anche senza disciplina contrattuale fissando alcune regole di carattere generale. In particolare il decreto prevede che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Vengono modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore.

Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L'altra importante novità è l'estensione del diritto a percepire l'indennità di maternità (direttamente dall'Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.

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Zedde

L'ammortizzatore che garantisce un sostegno economico in favore dei lavoratori che non possono contare su altre forme di integrazione salariale andrà in soffitta a partire dal 2017.

Kamsin Caccia a circa 400 milioni per finanziare la Cassa integrazione in deroga per il 2015. L'allarme arriva dalle Regioni che denunciano come non ci siano risorse sufficienti per erogare l'ammortizzatore sociale, introdotto a sostegno degli artigiani, delle piccole imprese, degli apprendisti e dei lavoratori che non possono contare sugli altri tipi di Cig. Quest'anno, nonostante lo strumento possa durare solo per cinque mesi per effetto del decreto ministeriale dello scorso agosto, i lavoratori rischiano di subire un ulteriore ritardo nell'erogazione dei denari.

Il governo non ha infatti chiarito quanti soldi sono disponibili e quando potranno essere trasferiti alle Regioni. Per ora il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha sbloccato i fondi che serviranno a pagare gli assegni del 2014, per i quali si era previsto di spendere 1,7 miliardi: una cambiale pagata in ritardo, attingendo all'apposito Fondo ministeriale verso il quale la legge di stabilità ha dirottato altri 2,2 miliardi per coprire il biennio 2015-2016.

Ma non c'è solo l'incognita dei soldi che serviranno a pagare 5 mesi di Cig in deroga nel corso del 2015 (i mesi erano 11 nel 2014). Il problema più grave riguarda il futuro stesso di questo strumento, ampiamente usato dalle piccole aziende in difficoltà, che è destinato ad andare in soffitta da gennaio 2017. E' una fine annunciata, che però fa temere un salto nel vuoto.

Il destino della cassa in deroga è legato infatti al riordino più generale della Cig, che richiederà un apposito decreto delegato in linea con il jobs act che il Governo dovrebbe adottare entro giorno. La Cig in deroga, in pensione a fine 2016, dovrebbe essere sostituita dai fondi bilaterali di solidarietà: un cambio di passo complicato perché ora la Cig in deroga la pagano i contribuenti mentre, fra meno di due anni, il nuovo ammortizzatore sarà a carico di aziende e lavoratori, come le altre forme di Cig e non graverà piu' sulla fiscalità generale. 

A complicare ulteriormente le cose c'è poi la decisione del Consiglio di Stato di ammettere all'ammortizzatore anche i dipedenti degli studi professionali dopo che erano stati tagliati fuori dal decreto dell'agosto 2014. La novità richiederà lo stanziamento di ulteriori risorse.

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L'Inps precisa che le domande di ammissione al bonus non possono essere ancora accolte stante la mancata pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo.

Kamsin "In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di attuazione del bonus bebè (art. 1, co. da 125 a 129, L. n. 190/2014, cd. Legge di stabilità 2015), non è ancora disponibile la procedura di acquisizione della domanda relativa al suddetto bonus né il modello ufficiale della domanda stessa. Pertanto, le sedi Inps non dovranno accettare istanze presentate con modelli non pubblicati dall’Istituto di previdenza". Lo comunica l'istituto di previdenza pubblica con il messaggio inps 2390 lo scorso 3 aprile 2015. 

Il decreto, com'è noto, prevede l’erogazione di un assegno mensile per le famiglie che festeggeranno l’arrivo di un nuovo componente, vale a dire di un neonato o di un bambino adottato. Gli aventi diritto avranno 90 giorni di tempo dalla nascita del figlio per presentare la relativa domanda all’Inps, domanda che sarà valida per tutto il triennio in cui il bonus è attivo. L’assegno spetta per le nascite e le adozioni avvenute fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 a condizione che l'Isee del nucleo familiare cui appartiene il genitore richiedente, risulti non superiore a 25mila euro. La domanda può essere presentata sia da cittadini italiani, sia da cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea nonchè da extracomunitari muniti di regolare permesso "di lungo soggiorno".

L'importo dell'assegno sarà di 960 euro l'anno (80 euro al mese) se l’Isee del nucleo familiare compreso tra 7mila e 25mila euro l'anno mentre raddoppia in caso l'Isee risulti inferiore a 7mila euro; in tal caso l’assegno corrisposto sarà pari a 1.920 euro annuali (ossia a 160 euro al mese) per ogni figlio nato o adottato. L’assegno verrà corrisposto dal mese di nascita o adozione del bambino e avrà valore per tre anni, e non concorrerà inoltre alla formazione del reddito complessivo dei genitori.

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Giulia De Franchis, Patronato Inas

Il Nuovo assegno di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati sostituirà l' indennità una tantum prevista dall'attuale normativa. Una circolare Inps per attuare il nuovo strumento.

Kamsin Servirà una circolare dell'Inps per far decollare la dis-coll, la nuova indennità di disoccupazione coniata dall'articolo 15 del decreto legislativo che riforma degli ammortizzatori sociali (Dlgs 22/2015) riconosciuta ai lavoratori parasubordinati. Se infatti la Naspi, la tutela per i lavoratori dipendenti partirà dal 1° maggio, l'indennità per i parasubordinati è già formalmente in vigore anche se il ritardo nella pubblicazione delle istruzioni Inps per presentare la domanda rende di fatto "inattiva" la nuova tutela.

L'indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, che non siano pensionati e che non siano titolari di partita IVA, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. La nuova indennità, che attualmente è prevista in forma sperimentale solo per l'anno 2015 (anche se le intenzioni sarebbero di estenderla anche oltre) sostituirà l'indennità una tantum per i parasubordinati prevista dalla attuale disciplina.

Per avere diritto alla Dis-Coll è necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; b) almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa; c) almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a 1 mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contribuzione, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dall'attività lavorativa.

Sulla misura dell'assegno che va in tasca ai disoccupati, si applicano le stesse regole stabilite per i lavoratori dipendenti con la Naspi. La misura è pari al 75% dei compensi fino a 1.195 euro al mese e poi scende al 25% sulle quote dei compensi superiori a tale importo. In ogni caso l'assegno massimo è di 1.300 euro lordi al mese. La norma però prevede una riduzione: a partire dal primo giorno del quarto mese l'assegno in pagamento viene ridotto del 3% per ogni mese.

L'assegno sarà pagato per un numero di mesi pari alla metà di quelli che nel 2014 sono stati coperti integralmente con i contributi Inps. Ad esempio, se sono stati versati contributi per otto mesi l'indennità Inps sarà corrisposta per quattro mesi. Il tetto massimo è pari a sei mesi.

A differenza di quanto previsto con la Naspi per i periodi di fruizione della Dis-Coll non sono riconosciuti i contributi figurativi e per avere diritto all'indennità i lavoratori dovranno presentare istanza all'Inps entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il Ministro del Lavoro ha, comunque, rassicurato nel corso di una interrogazione parlamentare che anche chi ha perso il lavoro agli inizi del 2015, e che quindi non ha potuto fare domanda entro tale termine per la mancanza delle istruzioni operative dell'Inps, avrà termini piu' estesi e potrà essere ammesso all'indennità.

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Giorgio Gori - Patronato Inas

La misura è stata introdotta dalla legge 92/2012 ed attribuisce ai padri la possibilità di assentarsi dal lavoro sino ad massimo di tre giorni entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'affidamento o dall'adozione.

Kamsin Anche quest'anno resta in vigore il regime sperimentale introdotto con la legge 92/2012 che consente ai padri di fruire fino a tre giorni (il primo giorno è obbligatorio, gli altri due sono facoltativi) di astensione dal lavoro per stare accanto ai figli.

La misura prevede che il padre, lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. 

La fruizione di tale periodo di astensione dal lavoro non toglie nulla alla madre in quanto si aggiunge a quella della donna. Attenzione: questo diritto è riconosciuto dalla legge solo ai dipendenti del settore privato (Inps) e non anche a quelli del settore pubblico. Perciò i dipendenti dello Stato, degli enti locali, della sanità non hanno questa possibilità.

L'uomo può chiedere altri due giorni di congedo, ma stavolta la richiesta è solo facoltativa. Il padre lavoratore dipendente, infatti, sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione. In pratica, il tal caso, i giorni del papà non si aggiungono a quelli della mamma; perciò la richiesta dell'uomo sottrae un pari periodo al congedo della donna. Per questo è necessario che ci sia una dichiarazione scritta della donna che attesti di essere d'accordo. In questa ipotesi la donna dovrà rientrare al lavoro uno o due giorni prima del preventivato.

Per ottenere il congedo il padre deve presentare domanda al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. Durante questo periodo il lavoratore ha diritto anche ai contributi figurativi senza avere alcuna perdita ai fini della futura pensione. I tre giorni qui descritti, inoltre, non interferiscono con il diritto del padre di chiedere il congedo parentale, vale a dire il periodo di assenza facoltativa dopo il termine dell'assenza obbligatoria della madre. Congedo che tra padre e madre può arrivare ai 10 mesi complessivi.

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Giorgio Gori - Patronato Inas

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