Ammortizzatori sociali, Ecco le regole per il recupero degli indebiti

Vittorio Spinelli Giovedì, 27 Febbraio 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento si applicheranno le modalità stabilite per gli indebiti pensionistici.
Il recupero delle prestazioni di sostegno al reddito risultate indebite avverrà - sino all'adozione di uno specifico regolamento - secondo le modalità attualmente stabilite per il recupero degli indebiti pensionistici, già delineate nella determinazione presidenziale numero 123/2017 dell'Inps. Ciò significa la possibilità per l'Istituto di ricorrere agli strumenti di recupero diretto dell'indebito secondo l'ordine di prevalenza già fissato per le prestazioni pensionistiche (compensazione tra crediti e debiti, trattenimento mensile sulla prestazione e rimessa in denaro da parte del debitore) e solo in extremis procedere all'esecuzione coattiva. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 734/2020 pubblicato l'altro giorno dall'ente previdenziale.

Recupero degli indebiti da prestazioni di sostegno al reddito

La questione riguarda le modalità di recupero degli indebiti relativi alle prestazioni a sostegno del reddito in corso di pagamento (es. Naspi, indennità di mobilità, disoccupazione agricola etc). Ebbene secondo l'Istituto, in attesa della emanazione di uno specifico regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non pensionistici, alle prestazioni a sostegno del reddito possano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla determinazione presidenziale n. 123/2017 che regola il recupero degli indebiti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto.

Ciò significa che anche in ordine agli indebiti derivanti da prestazioni di sostegno al reddito è possibile far ricorso, in ordine di prevalenza, agli strumenti di recupero diretto stabiliti per le prestazioni pensionistiche. Nello specifico il documento informa che, in primo luogo, l'Inps dovrà verificare la possibilità di effettuare una compensazione c.d. impropria di cui all'articolo 4 della citata determinazione presidenziale a condizione che il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati su una prestazione sorta con lo stesso titolo (ad esempio con riferimento alla NASpI, la compensazione può operare solo se debito e credito siano scaturiti dal medesimo trattamento collegato alla cessazione di uno specifico rapporto di lavoro). Ove non sia possibile o laddove, dopo l’operazione di compensazione residui una parte di indebito da recuperare, l'Inps invierà dall'invio all’interessato una nota di debito che contenga la diffida a restituire, in unica soluzione, la somma entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.

Decorso questo termine l'Inps procederà al recupero mediante una trattenuta su prestazione in corso di pagamento (che deve rispettare i limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali per un numero di mensilità di 24 o 36 a seconda del tipo di indebito) oppure potrà richiedere il pagamento diretto all'interessato in unica soluzione (nel caso in cui non sia titolare di prestazioni su cui effettuare la trattenuta mensile oppure se detto importo sia inferiore al trattamento minimo inps).

Rateizzazione

Il pagamento diretto può avvenire anche a rate, previa domanda dell'interessato, ma  solo per debiti superiori a € 100 a condizione che le rate mensili correnti non siano inferiori a 60€ (fatta salva la rata finale). La durata massima del piano di rateizzazione dipende dal tipo di indebito ed è pari: 

  • a 24 mensilità per gli indebiti c.d. di condotta (ossia quelli la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale ovvero ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita: ad esempio, nel caso di disconoscimento del rapporto di lavoro cui è correlata la prestazione liquidata);
  • a 36 mesi per gli indebiti c.d. civili (ossia quelli in cui la causa sottostante l’indebita erogazione risiede in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore, quali – a titolo esemplificativo – l’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione; sono di questo tipo, ad esempio, gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al beneficiario, riformata in un successivo grado di giudizio);
  • a 72 mensilità per gli indebiti c.d. propri (ossia quelli per i quali la causa dell’indebito è da ricondurre ad una motivazione oggettiva insita nelle modalità stesse di calcolo ed erogazione della prestazione).

Per gli indebiti di condotta e civili la rateizzazione può essere accordata solo per comprovate situazioni socio-economiche dell’interessato e con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione di cui all’articolo 1282 c.c., fino all’effettivo soddisfo.

In assenza del pagamento l'Istituto procederà al recupero indiretto, cioè quello coattivo avvalendosi anche dell’Agente della riscossione competente (emissione dell’avviso di addebito).

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Documenti: Messaggio inps 734/2020

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