Ape volontario, Se la pensione mensile è incapiente si rischia anche il TFR

Franco Rossini Venerdì, 13 Aprile 2018
L'Inps chiarisce le modalità attraverso le quali i pensionati saranno tenuti alla restituzione del debito contratto nei successivi 20 anni al pensionamento.
Alla restituzione del prestito pensionistico non si scappa. E' questo uno dei principali chiarimenti forniti dall'Inps nel messaggio 1604/2018 pubblicato ieri dall'Istituto di Previdenza che fa luce sulle modalità di restituzione del prestito pensionistico.

Come già anticipato da PensioniOggi da diverso tempo i pensionati che hanno aderito al prestito (da ieri i soggetti in possesso della certificazione Inps possono presentare la domanda di accesso tramite il portale Inps o gli intermediari abilitati) dovranno restituire l'importo in 240 rate in tutto (e non in 260 rate come era stato ipotizzato lo scorso anno) cioè con 12 rate annue di importo fisso senza decurtazione, pertanto, della 13^ mensilità di pensione in occasione della mensilità di dicembre. L'applicazione di una doppia rata a dicembre avrebbe, infatti, fatto sballare il piano di ammortamento e, pertanto, l'Istituto ed il Ministero hanno dovuto fare marcia indietro rispetto alle prime indicazioni fornite lo scorso anno.

Se la pensione mensile è incapiente

L'Istituto fa tuttavia luce sulle modalità di restituzione del prestito nei successivi 20 anni dal conseguimento della pensione. L'Inps informa che nell’applicazione della trattenuta si farà riferimento al soggetto finanziato e, quindi, all’eventuale cumulo delle prestazioni pensionistiche intestate allo stesso ed erogate, a prescindere dalla gestione di riferimento in cui è stato calcolato l'ape volontario, escludendo comunque le prestazioni di natura assistenziale (es. prestazioni di Invciv). Ne consegue quindi che, nel caso di titolarità di più prestazioni pensionistiche, qualora non vi sia capienza sulla pensione diretta, in ragione dei principi di cui alla normativa vigente - limite del quinto dei trattamenti pensionistici e salvaguardia dell’importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - la trattenuta prevista dal piano di ammortamento sarà applicata sulle altre pensioni di cui il soggetto risulti titolare.

Diversamente, in assenza di ulteriori provviste sulle quali effettuare il prelievo, qualora i singoli ratei mensili di pensione risultino incapienti, l’importo non recuperato mensilmente sarà trattenuto sui ratei di pensione successivi, contestualmente al recupero della rata corrente, purché nel rispetto dei criteri di salvaguardia sopra citati. In tali fattispecie, in cui vi sia un importo da recuperare a seguito dell’incapienza dei precedenti ratei mensili di pensione, il prelievo verrà effettuato anche sulla tredicesima mensilità. In sostanza ove il lavoratore abbia chiesto un finanziamento elevato determinando una rata di ammortamento del prestito superiore al 20% dell'importo della pensione netta (ai sensi di quanto previsto dal DPR 180/1950) erogata nella gestione in cui è stato calcolato e liquidato l'Ape volontario la parte eccedente della rata di ammortamento sarà decurtata da eventuali altre pensioni erogate dall'Inps al beneficiario (es. pensione ai superstiti) o, in loro assenza, sulla tredicesima mensilità della pensione. 

Gli ulteriori recuperi

Non solo. L’Inps, inoltre, in caso di incapienza della pensione mensile potrà procedere a recuperare eventuali importi residui anche sugli arretrati a credito riferiti a tutte le pensioni intestate al soggetto, ad eccezione di quelli relativi a prestazioni di natura assistenziale e pure sul trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto a favore del soggetto finanziato purché il diritto al pagamento dell’importo a credito sia perfezionato. L’importo così recuperato sarà posto in pagamento a favore dell’Istituto finanziatore e portato in detrazione dal debito complessivo del piano di ammortamento. 

Qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte alla banca risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata di pensione che ha concorso al superamento di tale importo l'intermediario finanziario potrà chiedere l'attivazione del Fondo di Garanzia che lo ristorerà in misura pari all'80% del debito accumulato. Finchè non sarà attivato il Fondo di Garanzia l'Inps continuerà a prelevare l'importo residuo secondo le indicate modalità. 



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