Cambia il criterio di monitoraggio delle risorse per l'assegno straordinario di sostegno al reddito

Nicola Colapinto Martedì, 11 Dicembre 2018
I chiarimenti in un documento Inps riguardano il cofinanziamento del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per sostenere le uscite del triennio 2017-2019.
L'Inps ed il Ministero del Lavoro recepiscono la proposta formulata il 9 luglio 2018 Abi, Federcasse e Ferrovie dello Stato Italiane che prevede una ripartizione concordata delle risorse destinate al cofinanziamento degli accessi nel triennio 2017-2019 all'assegno straordinario di solidarietà ai sensi dell'articolo 1, co. 235 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 4622/2018 in cui illustra le nuove modalità di ripartizione del contributo statale. 

Il cofinanziamento statale

Come noto l’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ha previsto una riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per i nuovi accessi nel triennio 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019) all'assegno straordinario di solidarietà erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015 entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori.  Nello specifico il cofinanziamento è pari all’85 per cento dell'importo massimo della Naspi equivalente per gli assegni aventi decorrenza nell'anno 2017 e del 50% per gli assegni aventi decorrenza negli anni 2018 - 2019.

L'agevolazione è concessa in favore delle imprese interessate da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione e, all’interno di questi, le imprese (o i gruppi di imprese) coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione. Attualmente, in particolare, l'Inps comunica che le imprese e, quindi, i relativi Fondi che soddisfano tali requisiti sono quelli del credito ordinario, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

I nuovi criteri

Ebbene per quanto riguarda il monitoraggio delle domande di assegno straordinario, l’Istituto ha sino ad ora adottato il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro, contemperato con il criterio della data di presentazione della domanda. All’esito di tale monitoraggio è emerso però  che, per l’anno 2018, le risorse finanziarie stanziate per il cofinanziamento in argomento coprono le decorrenze di assegno straordinario da gennaio ad aprile 2018. Di conseguenza, per le decorrenze da maggio a dicembre 2018 il finanziamento resterebbe a totale carico delle aziende esodanti.

Al fine però di dare continuità al cofinanziamento dei settori credito ordinario e credito cooperativo, e al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie ancora disponibili, i citati settori hanno proposto di utilizzare il criterio del c.d. biennio mobile in luogo del criterio di cassa, in uso dal 2017, laddove le risorse finanziarie stanziate annualmente risultino esaurite secondo il criterio di cassa. Tale nuovo criterio consente di allocare il cofinanziamento a prescindere dalla decorrenza dell’assegno straordinario in modo che, se alla decorrenza del medesimo risultino esaurite le risorse finanziarie dell’anno in corso, il cofinanziamento viene comunque riconosciuto appena siano disponibili le risorse negli anni successivi. Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha chiesto invece la conferma del criterio di cassa per le società destinatarie del Fondo di solidarietà di settore, nella considerazione che la permanenza dei lavoratori nella prestazione di accompagnamento a pensione è in media pari a 25 mesi.

L'Inps, pertanto, informa che, dopo aver acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e dell'Economia, per gli anni 2018 e seguenti, l’Istituto procederà al monitoraggio delle risorse disponibili per l’accesso al trattamento in parola utilizzando il criterio del c.d. biennio mobile per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo e il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tali modalità operative dovranno essere rivalutate qualora ai benefici in parola siano interessati ulteriori settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148/2015.

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Documenti: Messaggio inps 4622/2018

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