Come ribaltare il trattamento minimo sulla pensione di importo più favorevole

R. Bianchi Lunedì, 15 Luglio 2019
Nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione spetta soltanto su una sola pensione ma non sempre viene applicato su quella più favorevole per il pensionato.
Come noto la percezione del trattamento minimo spetta qualora il reddito personale e/o coniugale non superi determinate soglie reddituali annualmente ricalcolate. Nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione spetta soltanto su una sola pensione ma talvolta l'integrazione non viene applicata sulla pensione che porta i maggiori benefici per il pensionato. Tale circostanza si verifica frequentemente nei casi in cui viene a mancare il coniuge, ed il superstite acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità e/o indiretta e di conseguenza si trova ad avere una doppia titolarità pensionistica.

Nei casi in cui entrambe le pensioni non superano l’importo mensile del trattamento minimo ( 507 € per il 2018) e sono soddisfatti i limiti reddituali annuali personali del superstite, l’INPS provvede ad applicare in automatico l’integrazione soltanto su una prestazione (articolo 6, comma 3 del decreto legge 638/1983).

Vale la pena, al fine di ricevere un importo mensile più cospicuo ed eventualmente degli arretrati da capogiro, verificare se l’Istituto di previdenza abbia applicato l’integrazione sulla pensione corretta. In questo articolo analizzeremo un caso studio di una pensionata titolare di due pensioni che a seguito del ribaltamento del trattamento minimo da una pensione all’altra si è vista aumentare l’importo pensionistico di circa 170€ mensili e corrispondere degli arretrati di circa 11.000€.

Il caso in questione prende in esame una pensionata vedova dall’01/2002 che diventa titolare di pensione di reversibilità SOCOM a causa della morte del coniuge di importo pari a 477 euro. Nel 03/2007 ottiene l’accesso alla pensione di vecchiaia VOCOM di importo inferiore a quella di reversibilità del marito (303 euro), diventando cosi titolare di doppia prestazione previdenziale, entrambe con un’ importo a calcolo inferiore al trattamento minimo.

Nella fattispecie l’INPS attribuisce erroneamente l’integrazione sulla pensione di reversibilità (SOCOM), probabilmente perché già dal 01/2002 la pensionata rientrava nei limiti reddituali stabiliti. È opportuno specificare che l’integrazione nel caso di bititolarità a carico della stessa gestione (COMMERCIANTE) è regolamentata dalla circolare INPS 125/2000 (Integrazione al minimo in caso di titolarità di due o più pensioni. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 324 del 13 giugno 2000), che specifica che l’integrazione al minimo, qualora le due pensioni sono a carico della stessa gestione, deve essere attribuita sulla pensione diretta e non su quella ai superstiti (per maggiori informazioni). Sulla base di quanto detto sopra, al momento del pensionamento l’INPS avrebbe dovuto attribuire l’integrazione sulla pensione diretta VOCOM di importo inferiore e toglierla dalla reversibilità SOCOM, ma cosi non è stato e tale situazione si è protratta fino al 2017.

In questi casi è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale con trasferimento del trattamento minimo sulla pensione desiderata. In fase di ricostituzione, la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria e subirà una variazione in aumento o in diminuzione. Nel nostro caso sarà in aumento, con corresponsione degli arretrati per ben 5 anni indietro (circa 11.000€), poiché in linea generale per tali casistiche il termine prescrizionale è quinquennale.

Per la complessità delle circolari, non è insolito che l’INPS possa sbagliare il calcolo dell’importo pensionistico, pertanto è sempre opportuno controllare la posizione attraverso il certificato di pensione ObisM.

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